Omesso versamento di ritenute previdenziali: il reato è integrato anche se l’omissione discende da una fase critica dell’attività e il datore di lavoro abbia dato preferenza al pagamento dei dipendenti.
Cass. pen., Sez. III, Sent. 7 luglio 2020 (ud. 12 giugno 2020), n. 20089
Presidente Aceto, Relatore Di Stasi
Con la sentenza in epigrafe, la Corte di cassazione si è pronunciata sulla fattispecie di omesso versamento di ritenute previdenziali, prevista e punita dall’art. 2 d.l. n. 463 del 1983, convertito in I. n. 638 del 1983.
In particolare, il Ricorrente aveva dedotto il vizio di motivazione in relazione all’affermazione di responsabilità, lamentando che non era stata tenuta nel debito conto, a fini di una pronuncia assolutoria per insussistenza dell’elemento soggettivo, la circostanza che il mancato versamento era dovuto ad una obiettiva carenza di mezzi economici, causata dalla grave ed improvvisa crisi economica che aveva colpito l’azienda fino a condurla al fallimento del 2014.
La Corte ha ritenuto il motivo manifestamente infondato, rilevando che “il reato di omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali operate sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti (…) è integrato, siccome è a dolo generico, dalla consapevole scelta di omettere i versamenti dovuti, sicché non rileva, sotto il profilo dell’elemento soggettivo, la circostanza che il datore di lavoro attraversi una fase di criticità e destini risorse finanziarie per far fronte a debiti ritenuti più urgenti o abbia deciso di dare preferenza al pagamento degli emolumenti ai dipendenti”.