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Attuazione della direttiva PIF: pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto Legislativo 14 luglio 2020, n. 75

Segnaliamo ai lettori la pubblicazione, nella Gazzetta Ufficiale n. 177 del 15 luglio 2020, del Decreto Legislativo 14 luglio 2020, n. 75 avente ad oggetto la attuazione della cd. direttiva PIF (direttiva UE 2017/1371, relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell’Unione mediante il diritto penale).

Riportiamo, di seguito, il testo degli artt. 1 e 5 del decreto che intervengono sul codice penale e sul decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.

Art. 1. – Modifiche al codice penale
1. Al codice penale, approvato con regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 316 è aggiunto, in fine, il seguente comma: «La pena è della reclusione da sei mesi a quattro anni quando il fatto offende gli interessi finanziari dell’Unione europea e il danno o il profitto sono superiori a euro 100.000.»;
b) all’articolo 316-ter, al primo comma, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La pena è della reclusione da sei mesi a quattro anni se il fatto offende gli interessi finanziari dell’Unione europea e il danno o il profitto sono superiori a euro 100.000.»;
c) all’articolo 319-quater, al secondo comma, dopo le parole «tre anni» sono aggiunte le seguenti: «ovvero con la reclusione fino a quattro anni quando il fatto offende gli interessi finanziari dell’Unione europea e il danno o il profitto sono superiori a euro 100.000»;
d) all’articolo 322-bis, al primo comma, dopo il numero 5-quater ), è inserito il seguente: «5-quinquies) alle persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell’ambito di Stati non appartenenti all’Unione europea, quando il fatto offende gli interessi finanziari dell’Unione.»;
e) all’articolo 640, secondo comma, numero 1), dopo le parole: «ente pubblico» sono inserite le seguenti: «o dell’Unione europea».

Art. 5 – Modifiche al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231
1. Al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 24:
1) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato, di un ente pubblico o dell’Unione europea o per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture.»;
2) al comma 1 dopo le parole: «316 -ter ,» è inserita la seguente «356,» e dopo le parole: «ente pubblico» sono inserite le seguenti: «o dell’Unione europea»;
3) dopo il comma 2, è inserito il seguente: «2 -bis . Si applicano all’ente le sanzioni previste ai commi precedenti in relazione alla commissione del delitto di cui all’articolo 2 della legge 23 dicembre 1986, n. 898.»;
b) all’articolo 25:
1) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e abuso d’ufficio.»;
2) al comma 1 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La medesima sanzione si applica, quando il fatto offende gli interessi finanziari dell’Unione europea, in relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 314, primo comma, 316 e 323 del codice penale.»;
c) all’articolo 25-quinquiesdecies :
1) dopo il comma 1 è inserito il seguente: «1- bis . In relazione alla commissione dei delitti previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, se commessi nell’ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e al fine di evadere l’imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a dieci milioni di euro, si applicano all’ente le seguenti sanzioni pecuniarie:
a) per il delitto di dichiarazione infedele previsto dall’articolo 4, la sanzione pecuniaria fino a trecento quote;
b) per il delitto di omessa dichiarazione previsto dall’articolo 5, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote;
c) per il delitto di indebita compensazione previsto dall’articolo 10-quater , la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote.»;
2) al comma 2, le parole «al comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «ai commi 1 e 1-bis »;
3) al comma 3, le parole «commi 1 e 2» sono sostituite dalle seguenti: «commi 1, 1-bis e 2»;
d) dopo l’articolo 25-quinquiesdecies è aggiunto il seguente:
«Art. 25-sexiesdecies (Contrabbando) . — 1. In relazione alla commissione dei reati previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, si applica all’ente la sanzione pecuniaria fino a duecento quote.
2. Quando i diritti di confine dovuti superano centomila euro si applica all’ente la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote.
3. Nei casi previsti dai commi 1 e 2 si applicano all’ente le sanzioni interdittive previste dall’articolo 9, comma 2, lettere c) , d) ed e) .».

Redazione Giurisprudenza Penale

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