La Cassazione sul momento consumativo del reato di indebita compensazione.
Cass. pen., Sez. III, Sent. 15 luglio 2020 (ud. 25 febbraio 2020), n. 20853
Presidente Sarno, Relatore Macrì
Con la Sentenza in epigrafe, la Corte è tornata a pronunciarsi sul reato di indebita compensazione, previsto dall’art. 10 quater, d. lgs. n. 74/2000, con particolare riferimento al momento consumativo della fattispecie.
In punto di fatto, il Ricorrente era stato condannato perché, in qualità di legale rappresentante di una S.r.l., aveva omesso di effettuare per l’anno d’imposta 2009, i versamenti dovuti, ponendo in compensazione imposte e contributi mediante l’uso di crediti IVA non spettanti e/o inesistenti per l’importo di € 55.329,00, superiore alla soglia prevista di € 50.000,00 per i singoli anni d’imposta.
Il Ricorrente aveva così lamentato la violazione di legge per erronea applicazione dell’art. 10 quater d.lgs. n. 74/2000. L’istruttoria dibattimentale aveva dimostrato la sua estraneità al fatto contestato, poiché non aveva presentato il modello F24. Precisava che non era stata prodotta la prova che fosse stato invitato dall’Agenzia delle entrate a regolarizzare la sua posizione. Aggiungeva che il reato aveva natura istantanea e si consumava con la presentazione del modello F24. Lamentava infine l’omessa valutazione del dolo.
Sul punto, la Corte ha ritenuto il motivo non manifestamente infondato, ricordando che “ai fini dell’integrazione del reato dell’art. 10 quater d.lgs. n. 74 del 2000, non basta il mancato versamento dell’imposta, ma è necessario che lo stessi risulti giustificato dalla compensazione tra i debiti ed i crediti verso l’Erario, allorché i crediti non spettino o non esistano. è la compensazione che esprime la componente decettiva o di frode insita nella fattispecie e che rappresenta il quid pluris che differenzia il reato dell’art. 10 quater rispetto ad una fattispecie di omesso versamento (…). Il delitto di indebita compensazione si consuma, di conseguenza, al momento della presentazione dell’ultimo modello F24 relativo all’anno interessato e non in quello della successiva dichiarazione dei redditi, dal momento che, con l’utilizzo del modello indicato, si perfeziona la condotta decettiva del contribuente, realizzandosi il mancato versamento per effetto dell’indebita compensazione di crediti in realtà non spettanti in base alla normativa fiscale (…). L’indebita compensazione deve pertanto risultare dal modello F24, mentre, nella specie, il modello non è stato presentato e non sono stati rappresentati nella motivazione elementi idonei a ricostruire con precisione la fattispecie delittuosa”.