D.L. scarcerazioni (d.l. 10 maggio 2020 n. 29): la Corte Costituzionale restituisce gli atti al Magistrato di Sorveglianza di Spoleto
Come avevamo anticipato, con ordinanza del 26 maggio 2020, il Magistrato di Sorveglianza di Spoleto aveva ritenuto «rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 2 del d.l. 10 maggio 2020 n. 29, nella parte in cui prevede che proceda a rivalutazione del provvedimento di ammissione alla detenzione domiciliare o di differimento della pena per motivi connessi all’emergenza sanitaria da COVID-19, il magistrato di sorveglianza che lo ha emesso, per violazione degli artt. 3, 24 comma 2 e 111 comma 2 Cost.».
In base a quanto si apprende dal comunicato pubblicato sul sito della Corte Costituzionale, «il Collegio ha deciso di restituire gli atti al Magistrato di sorveglianza di Spoleto per verificare se, alla luce delle modifiche introdotte con la successiva legge n. 70 del 2020, le questioni sollevate siano ancora non manifestamente infondate».
La norma censurata – continua il comunicato stampa – «prevede un meccanismo di periodica rivalutazione, da parte della magistratura di sorveglianza, dei provvedimenti con cui è stata concessa la detenzione domiciliare o il differimento della pena per ragioni legate alla pandemia. La rivalutazione deve essere effettuata sulla base di una serie di pareri e di informazioni che il giudice è tenuto ad acquisire, tra l’altro, dal Procuratore nazionale antimafia e dal Dipartimento dell’Amministrazione penitenziaria. Se risulta che non sussistono più le condizioni che hanno giustificato la scarcerazione, questa dev’essere revocata. Secondo il Magistrato di sorveglianza di Spoleto, questa disciplina violerebbe il diritto di difesa e la parità delle armi nel procedimento, oltre al principio di eguaglianza, dal momento che i documenti e le informazioni utilizzati ai fini della rivalutazione restano ignoti alla difesa».
La Corte ha osservato – conclude il documento – «che, successivamente al Dl 29/2020, è stata approvata la legge n.70 del 2020 secondo cui, quando il Magistrato di sorveglianza ha disposto in via provvisoria la revoca, e il condannato è tornato in carcere, il Tribunale di sorveglianza è tenuto a pronunciarsi in via definitiva sull’istanza di scarcerazione entro il termine perentorio di 30 giorni, nell’ambito di un procedimento in cui la difesa ha pieno accesso agli atti. Il Magistrato di sorveglianza di Spoleto dovrà dunque rivalutare se i diritti costituzionali del condannato siano ora adeguatamente garantiti».