Rimesse alle Sezioni Unite alcune questioni relative al cd. giudicato progressivo.
Cass. pen., Sez. I, Ord. 21 luglio 2020 (ud. 10 luglio 2020), n. 21824
Presidente Di Tomassi, Relatore Santalucia
Con l’ordinanza che qui si allega la Suprema Corte ha rimesso alle Sezioni Unite alcune questioni relative al cd. giudicato progressivo e, più specificamente, al tema se ed in che limiti, formatasi la cosa giudicata sull’affermazione di responsabilità con contestuale annullamento della statuizione sul trattamento sanzionatorio, in particolare delle determinazioni afferenti alla sussistenza e alla rilevanza di elementi circostanziali del reato, possa essere posta in esecuzione la pena individuata nella soglia minima.
Tale figura processuale, che la giurisprudenza fa conseguire alle ipotesi di annullamento parziale della sentenza ex art. 624 c.p.p., secondo cui “se l’annullamento non è pronunciato per tutte le disposizioni della sentenza, questa ha autorità di cosa giudicata nelle parti che non hanno connessione essenziale con la parte annullata”, è infatti oggetto di contrasti interpretativi “sia sulla possibilità di porre in esecuzione la pena quando ancora il punto relativo al trattamento sanzionatorio sia oggetto delle valutazioni del giudice del rinvio; sia sugli spazi di esecutorietà che possano riconoscersi ove si sia data risposta positiva al primo quesito, dovendo stabilirsi come individuare la pena minima certa non suscettibile di modificazioni in melius e se questa debba essere indicata dal giudice dell’esecuzione o dalla Corte di cassazione in sede di annullamento con rinvio, o se possa essere desunta, anche in ragione di computi ipotetici, dagli organi dell’esecuzione”.
La soluzione dei contrasti relativi ai suddetti punti è stata, dunque, rimessa alle Sezioni Unite.