CONTRIBUTIDIRITTO PENALEParte speciale

I files sono cosa mobile per la legge penale: un primo passo verso la tutela dell’ambiente digitale

in Giurisprudenza Penale Web, 2020, 7-8 – ISSN 2499-846X

Cassazione Penale, Sez. II, 13 aprile 2020 (ud. 7 novembre 2019), n. 11959
Presidente Cammino, Relatore Di Paola

La sentenza in commento si evidenzia per aver affrontato una tematica apparentemente risolta da tempo dalla dogmatica penalistica – il concetto di cosa mobile di cui all’art. 646 Cod. pen. – ma che presenta tuttora elevate criticità per quanto riguarda le fattispecie concrete in ambiente digitale.

La questione attiene all’inquadramento dei files nell’ambito della categoria della “cosa mobile”, rilevante ai sensi degli artt. 624 e 646 Cod, pen.; fino alla sentenza depositata il 13 aprile 2020, infatti, la natura di res incorporales dei files aveva portato la giurisprudenza prevalente ad escludere che potessero essere oggetto di materiale apprensione e che, quindi, potessero rientrare nell’oggetto della condotta materiale dei reati menzionati. Inutile dire che, data la rilevanza in ambito digitale del file in sé, il vuoto di tutela era divenuto ormai insostenibile e andava, in qualche modo, colmato.

La sentenza in commento coglie questa esigenza e ribalta la tesi dominante, affermando che, per la sola impossibilità di percepire i files in maniera sensoriale, non per questo non sono un’entità fisica e, quindi, cosa mobile. Se il risultato finale è del tutto condivisibile, sarà comunque opportuno spendere alcune considerazioni in ordine all’iter logico-giuridico che ha determinato il decisum, atteso che, per sua natura, questa sentenza appare più come un punto di passaggio che un punto di arrivo e che, a parere di chi scrive, sarebbe comunque opportuno un intervento del legislatore.

Come citare il contributo in una bibliografia:
M. Borgobello, I files sono cosa mobile per la legge penale: un primo passo verso la tutela dell’ambiente digitale, in Giurisprudenza Penale Web, 2020, 7-8