CONTRIBUTIDIRITTO PENALE

Scienza giuridica e scelte di fine vita. Dal teologico al metafisico, in attesa dell’età positiva.

in Giurisprudenza Penale Web, 2020, 7-8 – ISSN 2499-846X
in Giurisprudenza Penale Trimestrale, 2020, 3 – ISSN 2724-0304

Nel 1822, Auguste Comte dava alle stampe l’opera che avrebbe fondato il “Piano dei lavori scientifici necessari per riorganizzare la società“, nel quale il celebre filosofo scandiva tre momenti di sviluppo della società: l’epoca teologica, fondata sul potere spirituale; l’epoca metafisica, caratterizzata da uno stato di transizione e l’epoca positiva, affidata agli scienziati, i quali rifuggono dalla ricerca di un aprioristico significato ultimo delle cose, ricorrendo alla sperimentazione e alla prova della realtà, accettando i limiti connaturati alla relatività della conoscenza.

La conoscenza umana non può occuparsi delle essenze conclusive della metafisica ma solo della realtà; non deve essere finalizzata all’astratta speculazione dogmatica, ma al miglioramento delle condizioni umane (utilità), deve essere certa e salda entro i propri limiti, in opposizione ai dubbi esistenziali tipici dell’ideologia e deve essere precisa, in contrasto con la vaghezza del linguaggio metafisico che caratterizza il barocco e l’oscuro. Su tutto, il pensiero positivo deve essere costruttivo: senza limitarsi alla critica, deve fornire (quantomeno) una proposta concreta, inedita, sia pur nei limiti dell’umana contingenza. Ne consegue la fondazione di un pensiero giuridico attento alle esigenze della vita, libero da radici ideologiche, capace di individuare criticità nei modelli vigenti e di offrire soluzioni concrete a problemi pratici.

Muovendo da queste premesse, la scienza giuridica non può essere chiamata a fornire una risposta al significato ultimo della vita umana, o alle condizioni in presenza delle quali quest’ultima meriti di essere portata avanti, nè può limitarsi alla sterile classificazione, nell’ambito della categoria della “non punibilità” delle possibili azioni od obiezioni concretamente rilevanti. Essa, se veramente ambisce alla scientificità che tanto proclama, deve recepire costruttivamente le istanze sociali, definendo pragmaticamente la migliore azione di adattamento nei confronti di comportamenti soggettivi che violano le regole vigenti della società civile.

Il punto di partenza dell’osservatore-scienziato non può che essere libero e neutrale. L’imposizione cogente di un precetto penale e la definizione del suo ambito operativo, infatti, pone ordinariamente i consociati nella condizione di impedire ad alcune persone di rivendicare qualche cosa che ritengono un proprio diritto. In quest’ottica, la definizione di ciò che è reato si affranca dalla comune accezione negativa, di divulgazione paraetimologica, per ricondursi alla propria definizione originaria e neutra di “condizione di imputato”, rappresentando semplicemente la scelta di un doppio giudizio: all’uomo e, al tempo stesso, alle norme con esso chiamate in gioco.

Come citare il contributo in una bibliografia:
M. Zincani, Scienza giuridica e scelte di fine vita. Dal teologico al metafisico, in attesa dell’età positiva, Giurisprudenza Penale Web, 2020, 7-8

Il contributo è stato altresì pubblicato nella rivista trimestrale:
M. Zincani, Scienza giuridica e scelte di fine vita. Dal teologico al metafisico, in attesa dell’età positiva, Giurisprudenza Penale Trimestrale, 2020, 3, p. 94