La Cassazione sulla prova del reato di omesso versamento di ritenute previdenziali ed assistenziali.
Cass. pen., Sez. III, Sent. 30 luglio 2020 (ud. 23 giugno 2020), n. 23185
Presidente Di Nicola, Relatore Scarcella
Con la pronuncia qui acclusa la Corte di cassazione ha ribadito alcuni principi di diritto in merito alla fattispecie di omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali, previsto e punito dall’art. 2, comma 1 bis, Decreto Legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito con modificazioni in Legge 11 novembre 1983, n. 638.
In merito a tale fattispecie va anzitutto ricordato l’intervento parzialmente depenalizzante ad opera dell’art. 3, comma 6, D. lgs. 15 gennaio 2016, n. 8, che ha stabilito la soglia penalmente rilevante pari a € 10.000 annui, con ciò modulando la fattispecie secondo un “doppio binario alternativo” amministrativo e penale (su tale intervento normativo si veda l’analisi di Lorenzo Roccatagliata).
La norma oggi vigente, infatti, prevede che “l’omesso versamento delle ritenute di cui al comma 1, per un importo superiore a euro 10.000 annui, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a euro 1.032. Se l’importo omesso non è superiore a euro 10.000 annui, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000 a euro 50.000. Il datore di lavoro non è punibile, né assoggettabile alla sanzione amministrativa, quando provvede al versamento delle ritenute entro tre mesi dalla contestazione o dalla notifica dell’avvenuto accertamento della violazione”.
La sentenza in epigrafe si è concentrata sui profili probatori del reato in questione, richiamando alcuni principi consolidati in seno alla propria giurisprudenza.
In primo luogo la Cassazione ha ricordato che “in tema di omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali la prova dell’effettiva corresponsione della retribuzione non è configurabile in assenza del materiale esborso delle somme dovute al dipendente a titolo di retribuzione (…), ma, tuttavia, la prova dell’effettiva corresponsione della retribuzione può essere desunta dalle prove documentali, nella specie modelli DM10, buste paga, copie aziendali che attestino le retribuzioni corrisposte ai dipendenti e gli obblighi previdenziali verso l’INPS salvo prova contraria”.
In secondo luogo, il supremo Collegio ha ribadito che “in tema di omesso versamento di ritenute previdenziali ed assistenziali a nulla rileva il numero dei lavoratori ai quali si riferisce la condotta omissiva penalmente sanzionata la quale si perfeziona nella entità della somma annualmente non versata indipendentemente dal numero dei lavoratori cui l’omissione è riferita. In tal caso al massimo graverebbe sulla la difesa fornire la prova del mancato versamento della retribuzione a taluno di essi o dedurre la specifica circostanza impeditiva del perfezionamento del reato”.