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Seconda relazione sull’attuazione della l. n. 69/2019 (cd. Codice rosso) nel circondario di Tivoli. Un anno di applicazione (9 agosto 2019 – 8 agosto 2020).

Riceviamo – e volentieri pubblichiamo – la relazione della Procura di Tivoli, a firma del Procuratore Francesco Menditto, sull’attuazione della l. n. 69/2019 (cd. Codice rosso) dopo un anno di applicazione all’interno del circondario (520.000 abitanti in 75 comuni della provincia di Roma).

«Pur se la l. n. 69/2019 non affronta direttamente il tema delle risorse necessarie e adotta meccanismi troppo rigidi – si legge nel comunicato – va condivisa la scelta legislativa di assicurare priorità alla trattazione di questi reati. In sostanza, lì dove non si era adeguatamente operato a tutela delle vittime di violenza di genere e nel contrasto a questo tipo di reati l’entrata in vigore della legge n. 69/2019 ha avuto il merito di richiamare l’attenzione delle istituzioni sul tema».

«In estrema sintesi: le azioni positive in atto da quattro anni nel contrasto ai reati di violenza di genere – a partire dall’impegno di 4 magistrati su 8 e dalla sensibilizzazione della polizia giudiziaria, oltre che da un lavoro di “rete” – hanno consentito di ridurre al minimo le criticità della nuova legge; il principale obiettivo della Procura di Tivoli è stato ed è quello di applicare la nuova legge in modo non formale né burocratico ma rispettandone la sua ratio in attuazione di principi costituzionali e convenzionali. In ogni caso, la tutela della vittima dei reati di violenza di genere (come si vedrà, trattasi in larghissima parte di violenza di uomini ai danni di donne) non può essere delegata solo alla magistratura, alle forze dell’ordine e alla polizia giudiziaria».

La relazione offre numerosi dati per conoscere il fenomeno della violenza di genere e gli effetti della legge Codice rosso:

a) l’aumento del 100% delle denunce negli ultimi 4 anni;

b) l’incremento costante nell’anno di applicazione del Codice rosso (9% rispetto all’anno precedente, nonostante il lokdown);

c) la conferma che la violenza di genere è per la grandissima parte maschile ai danni di donne (circa 80% di autori del reato uomini);

d) i dati quantitativi, differenziati per indagato (uomo o donna) e vittima (uomo o donna):

  • i maltrattamenti (art. 572 c.p.) sono commessi per la gran parte da uomini (78 %) ai danni delle donne. Quando autori del reato sono donne (22%), le parti offese sono per la metà donne e per la metà uomini e in gran parte derivano da situazioni di disagio della donna (tossicodipendenza o alcoldipendenza);
  • la violenza sessuale (art. 609-bis ss. c.p.) è commessa per la quasi totalità da uomini (96%) ai danni principalmente di donne (80%), ma anche di uomini (20%). Nei rarissimi casi in cui autori del reato sono donne (4%), le parti offese sono per la quasi totalità donne;
  • gli atti persecutori (art. 612-bis c.p.) sono commessi in gran parte da uomini (74%) ai danni principalmente di donne (67%), ma anche di uomini (33%). Nei limitati casi in cui autori del reato sono donne (26%), le parti offese sono per la metà uomini per l’altra metà donne;
  • le lesioni codice rosso (art. 582 c.p. aggravato dalla relazione) sono commesse in gran parte da uomini (77%) ai danni principalmente di donne (73%), ma anche di uomini (27%). Nei limitati casi in cui autori del reato sono donne (23%), le parti offese sono per la metà uomini per l’altra metà donne;
  • la diffusione illecita di immagini con contenuto sessualmente esplicito (art. 612-ter c.p), riguarda nella totalità di casi autori del reato uomini e persone offese donne

e) i dati qualitativi per cui:

  • tra la vittima e l’autore del reato intercorre nel 90% dei casi una relazione intima. Al primo posto troviamo i partner con una presenza di reati molto elevata pari al 45%, seguiti dai familiari col 15%;
  • il 72% dei reati è commesso tra le mura domestiche;
  • nel 25% dei reati è coinvolto un minorenne.

f) l’ampia tutela della vittima: i) nel 15% delle denunce, circa, viene adottata una misura cautelare o precautelare (ampio utilizzo dell’arresto e dell’allontanamento dalla casa familiare dell’autore del reato (20% del totale complessivo) e ampio utilizzo delle misure cautelari personali (55% del totale complessivo); ii) ampio utilizzo a tutela delle vittime delle misure di prevenzione.

Redazione Giurisprudenza Penale

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