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Sulla individuazione del termine – qualora questo non sia stato stabilito dalla sentenza di condanna – entro il quale deve avvenire il pagamento della provvisionale cui è subordinata la sospensione condizionale della pena

Cassazione Penale, Sez. I, 10 agosto 2020 (ud. 8 luglio 2020), n. 23742
Presidente Iasillo, Relatore Bianchi

Si segnala la sentenza con cui la Corte di Cassazione è tornata ad affrontare il tema della individuazione, da parte del giudice dell’esecuzione, del termine – qualora non sia stato stabilito dalla sentenza di condanna – entro il quale il condannato deve adempiere alla prestazione cui il giudice, ai sensi dell’art. 165 cod. pen., ha condizionato l’operatività del beneficio della sospensione condizionale della pena.

L’ordinanza impugnata – si legge nella sentenza – «ha ritenuto che, in assenza di statuizione del giudice della cognizione, il contenuto decisorio della sentenza dovesse essere integrato, in relazione all’imposizione di obblighi ai sensi dell’art. 165 cod. pen., con l’applicazione del termine, quinquennale o biennale a seconda che la condanna riguardi delitto o contravvenzione, previsto dall’art. 163 cod. pen., il cui decorso, senza la commissione di nuovi reati, è condizione per conseguire l’effetto estintivo del reato, ai sensi dell’art. 167 cod. pen. La decisione ha condiviso orientamento espresso anche in diverse pronunce di questa Corte secondo le quali “in caso di subordinazione del beneficio della sospensione condizionale della pena alla eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato, la omissione della indicazione del termine entro il quale gli obblighi, ai quali il beneficio risulta condizionato, devono essere adempiuti non comporta la nullità della clausola, ma solo la sua integrazione con il termine legale di sospensione condizionale della pena previsto dal comma primo dell’art. 163 cod. pen. (due o cinque anni a seconda che trattasi di contravvenzione o delitto)».

Nella giurisprudenza – continua la Corte – «si sono affermati anche diversi orientamenti, nel senso, da una parte, della necessità dell’intervento del giudice dell’esecuzione, ad integrazione del contenuto decisorio della sentenza, con la fissazione del termine, ovvero, dall’altra, della operatività, in caso di omessa fissazione da parte del giudice, della data di irrevocabilità della sentenza come termine di adempimento della prestazione oggetto della clausola».

Il Collegio – prosegue la pronuncia – «condivide quest’ultimo orientamento che si è affermato nella giurisprudenza più recente, cui dunque si fa espresso richiamo. Si è evidenziata, da una parte, la diversa ratio del termine di cui all’art. 163 cod. pen. e, dall’altra, la previsione legale di specifici termini di adempimento degli obblighi rientranti nella previsione di cui all’art. 165 cod. pen. Con particolare riferimento all’obbligazione pecuniaria, l’art. 1183 cod. civ. stabilisce che “se non è determinato il tempo in cui la prestazione deve essere eseguita il creditore può esigerla immediatamente“, salvi i casi in cui “in virtù degli usi o per la natura della prestazione ovvero per il modo o il luogo dell’esecuzione, sia necessario un termine”, che “in mancanza di accordo delle parti è stabilito dal giudice”. La condanna al pagamento di provvisionale fa sorgere un’obbligazione pecuniaria immediatamente esigibile dal suo creditore, se non è stato apposto uno specifico termine di adempimento. Ne consegue, quindi, che l’omessa indicazione da parte del giudice della cognizione di un termine per l’adempimento dell’obbligo, di corrispondere una somma di denaro, determina l’operatività del disposto di cui all’art. 1183 cod. civ., che prevede l’immediata esigibilità della prestazione».

In conclusione, è stato ribadito il seguente principio di diritto: «qualora il giudice della cognizione non abbia stabilito il termine di pagamento della provvisionale assegnata in favore della parte civile – cui è subordinato il beneficio della sospensione condizionale della pena – esso coincide con la data di passaggio in giudicato della sentenza».

Redazione Giurisprudenza Penale

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