Sulla consumazione della cd. truffa contrattuale
Cassazione Penale, Sez. V, 8 giugno 2020 (ud. 20 gennaio 2020), n. 17353
Presidente Morelli, Relatore Tudino
Segnaliamo la sentenza con cui la quinta sezione penale è tornata ad affrontare il tema del momento consumativo della cd. truffa contrattuale.
La Corte territoriale – si legge nel provvedimento – «ha fatto corretta applicazione del principio per cui il delitto di truffa contrattuale è reato istantaneo e di danno, il momento della cui consumazione – che segna il “dies a quo” della prescrizione – va determinato alla luce delle peculiarità del singolo accordo, avuto riguardo alle modalità ed ai tempi delle condotte, onde individuare, in concreto, quando si è prodotto l’effettivo pregiudizio del raggirato in correlazione al conseguimento dell’ingiusto profitto da parte dell’agente. Ha, pertanto, individuato il momento consumativo del reato nella percezione delle somme asseritamente destinate all’investimento e, invece, accreditate sui conti correnti dell’imputato e dagli stessi successivamente prelevati in quanto, già al momento della stipula dei contratti, seguita dalla consegna delle relative somme, l’imputato non aveva alcuna disponibilità dei prodotti finanziari offerti in vendita».
La Corte prosegue osservando come «il delitto di truffa commesso dall’intermediario finanziario che, senza autorizzazione, percepisca denaro da privati da investire in operazioni finanziarie ha, invero, natura di reato istantaneo e si consuma al momento della diminuzione patrimoniale e dell’ingiustificato arricchimento quando le parti abbiano concluso contratti di mandato singoli, in forza dei quali l’autore del reato, ottenuto il versamento delle somme, effettua l’investimento, mentre va considerato a consumazione prolungata quando, a fronte di un accordo iniziale, il cliente effettui periodici versamenti di somme scaglionate nel tempo».