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La Cassazione sulla ammissibilità del sequestro preventivo nei confronti del consulente aziendale.

Cass. pen., Sez. II, Sent. 3 settembre 2020 (ud. 13 luglio 2020), n. 25022
Presidente Gallo, Relatore Imperiali

Per l’assunzione della qualità di amministratore di fatto, nei cui confronti è dunque legittima la misura del sequestro preventivo, è sufficiente che sia provata la “strettissima solidarietà, sul piano materiale e morale” con l’amministratore di diritto.

Così si è espressa la Corte di Cassazione, con sentenza n. 25022 depositata lo scorso 3 settembre, in un procedimento per truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche ex art. 640 bis c.p. a carico – fra gli altri – del consulente aziendale dell’autore principale dei fatti.

Il G.I.P. presso il Tribunale di Cosenza aveva disposto a carico dell’indagato il sequestro preventivo, finalizzato alla confisca per equivalente, del profitto di due episodi di truffa, nell’ambito di un procedimento sorto da segnalazioni di operazioni sospette inviate dalla Banca d’Italia.

Il Tribunale del Riesame aveva qualificato l’incolpato non come mero consulente, bensì quale amministratore di fatto di una delle società che aveva posto in essere gli artifizi e raggiri (consistenti in fatture per operazioni inesistenti, produzione di una polizza assicurativa falsa e presentazione di una falsa dichiarazione sostitutiva di atto notorio), riconoscendo sussistente il fumus commissi delicti.

La Suprema Corte ha confermato la misura ablativa, rilevando come il prevenuto “non si sia limitato a svolgere mera attività di consulenza aziendale finalizzata all’ottenimento di finanziamenti ed agevolazioni pubbliche”, ma abbia invero dimostrato una “consapevole partecipazione ai reati di truffa ritenuti ascrivibili al [coimputati]”.

Redazione Giurisprudenza Penale

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