Annullamento con rinvio di ordinanza che aveva disposto o confermato una misura coercitiva ex art. 309 c. 9 c.p.p. e decorrenza del termine di 10 giorni: depositata la sentenza delle Sezioni Unite (27104/2020)
Cassazione Penale, Sezioni Unite, 29 settembre 2020 (ud. 16 luglio 2020), n. 27104
Presidente Fumu, Relatore Zaza
Come avevamo anticipato, con ordinanza n. 4125 del 2020 era stata rimessa alle Sezioni Unite la seguente questione di diritto: «se, in tema di misure cautelari personali, nel caso di giudizio di rinvio a seguito di annullamento di ordinanza che abbia disposto o confermato la misura coercitiva ex art. 309, comma 9, cod. proc. pen., il termine di “dieci giorni dalla ricezione degli atti” previsto dall’art. 311, comma 5-bis, stesso codice entro il quale il giudice del rinvio ha l’obbligo di decidere a pena di inefficacia della misura, decorre dalla data in cui il fascicolo relativo al ricorso per cassazione, comprendente la sentenza rescindente e gli atti allegati, perviene alla cancelleria generale del tribunale competente o alla cancelleria della sezione del tribunale competente per il riesame ovvero dalla data in cui il tribunale riceve “nuovamente” gli atti dall’autorità procedente richiesti ai sensi dell’art. 309, comma 5, cod. proc. pen.»
Con la sentenza n. 27104, depositata il 29 settembre 2020, le Sezioni unite hanno affermato il seguente principio di diritto: «nel giudizio di rinvio a seguito di annullamento di ordinanza che abbia disposto o confermato la misura cautelare personale, il procedimento di riesame si svolge seguendo le stesse cadenze temporali e con le stesse sanzioni processuali previste dall’art. 309, commi 5 e 10, c.p.p., con inizio di decorrenza dei relativi termini dal momento in cui gli atti trasmessi dalla Corte di cassazione pervengono alla cancelleria del tribunale».