Risponde di bancarotta fraudolenta per distrazione (e non preferenziale) l’amministratore che sia anche creditore nei confronti della società e si appropri di somme per crediti vantati nei confronti della stessa fallita
Cassazione Penale, Sez. Fer., 29 settembre 2020 (ud. 13 agosto 2020), n. 27132
Presidente Di Stefano, Relatore Dawan
In tema di bancarotta fraudolenta, segnaliamo ai lettori la sentenza con cui si è affermato il seguente principio di diritto: “l’amministratore (o il liquidatore) che sia anche creditore nei confronti della società, ove si appropri di somme per crediti vantati nei confronti della stessa fallita, commette il reato di bancarotta fraudolenta per distrazione e non preferenziale”.
Ogni qualvolta si sia in presenza di un contesto economico preoccupante per la società – si legge nella pronuncia – “il pagamento di pretesi e peraltro assai genericamente prospettati compensi all’amministratore unico assume all’evidenza un significato diverso e più grave rispetto alla mera volontà di privilegiare un creditore in posizione paritaria rispetto a tutti gli altri, non venendo, dunque, in rilievo il tema della violazione della par condicio creditorum, quanto quello della distrazione dal patrimonio sociale, effettuata con piena consapevolezza dell’inevitabile sorte della società“.