ARTICOLIDIRITTO PROCESSUALE PENALE

Reati tributari dichiarativi, competenza per territorio e forum shopping: la parola della Cassazione.

[a cura di Lorenzo Roccatagliata]

Cass. pen., Sez. III, Sent. 6 ottobre 2020 (ud. 14 settembre 2020), n. 27606
Presidente Di Nicola, Relatore Socci

Con la sentenza in epigrafe, la Sezione terza della Corte di cassazione ha ribadito la propria interpretazione dell’art. 18, comma 2, d. lgs. n. 74/2000, che – come è noto – stabilisce la competenza per territorio per l’accertamento dei reati tributari cd. dichiarativi (Titolo II, Capo I, d. lgs. cit.).

Sul punto, la Corte ha ricordato che “In tema di reati tributari, la competenza territoriale per i delitti in materia di dichiarazione riguardanti le imposte relative alle persone giuridiche, si determina con riferimento al luogo in cui queste ultime hanno il domicilio fiscale, e che, di regola, coincide con quello della sede legale, ma che, qualora questa risulta avere carattere meramente fittizio, corrisponde al luogo in cui si trova la sede effettiva dell’ente“.

Tale impostazione, peraltro, è del tutto conforme alla intentio legis. Ricorda infatti la Corte che “la stessa relazione governativa di accompagnamento al d. lgs. n. 74 del 2000, evidenzia come il comma 2 dell’art. 18 detta ‘disposizioni specifiche, intese a risolvere in via normativa i problemi connessi all’individuazione del giudice competente in ordine a determinate ipotesi di reato […]. Relativamente ai delitti in materia di dichiarazione, tali problemi si connettono al nuovo sistema di trasmissione dei dati in via telematica attraverso soggetti abilitati: sistema che, ove si abbia riguardo al luogo dal quale la trasmissione parte, consentirebbe, in pratica, all’autore dell’illecito di ‘scegliersi’ il giudice competente con il semplice accorgimento di incaricare della trasmissione stessa un soggetto abilitato che operi nel luogo ritenuto più conveniente; mentre, ove si abbia riguardo al luogo in cui i dati confluiscono, porterebbe all’inaccettabile risultato di concentrare la competenza per tutti i reati presso il Tribunale di Roma, stante la gestione centralizzata del materiale informatico. A fronte di ciò, si è dunque stabilito che i reati in questione debbano considerarsi consumati nel luogo in cui il contribuente ha il domicilio fiscale, salva l’applicabilità del criterio suppletivo del luogo dell’accertamento laddove detto domicilio risulti ubicato all’estero’“.

Sulla base di ciò” – conclude la Corte – “con riferimento ai delitti previsti nel capo I, e cioè i delitti in dichiarazione, il reato si considera consumato nel luogo in cui il soggetto ha domicilio fiscale che costituisce il criterio principale attributivo della competenza per territorio”.

Redazione Giurisprudenza Penale

Per qualsiasi informazione: redazione@giurisprudenzapenale.com