Esecuzione: sulla competenza a decidere in caso di pluralità di provvedimenti emessi da Tribunali in composizione monocratica e collegiale di diversi circondari
Tribunale di Spoleto, Ordinanza, 13 ottobre 2020
Giudice dott. Luciano Padula
In tema di esecuzione, segnaliamo ai lettori un’ordinanza emessa dal Tribunale di Spoleto sulla competenza a decidere in caso di pluralità di provvedimenti emessi da Tribunali in composizione monocratica e collegiale di diversi circondari.
E’ noto a chi scrive – si legge nell’ordinanza – «che la prevalente giurisprudenza di legittimità ha interpretato la regola di cui all’art. 665 c.4-bis c.p.p. (derogatoria rispetto a quella prevista in generale dal comma 4) in senso restrittivo, ovvero, limitandone l’applicazione alle sole ipotesi di più provvedimenti emessi dallo stesso Tribunale (inteso come stesso ufficio giudiziario), sull’assunto che, nelle diverse (e più diffuse) ipotesi di pluralità di sentenze pronunciate da Giudici (leggasi Tribunali) di distinto circondario, torna a valere la norma cardine del comma 4 (devolvendosi cioè la competenza in favore del Tribunale, sia esso monocratico o collegiale, che ha emesso il provvedimento divenuto irrevocabile per ultimo)».
E’ altrettanto vero – continua il giudice – «che questa giurisprudenza della Suprema Corte si è formata sempre in sede di risoluzione di conflitti di competenza, evidentemente insorti fra diversi Tribunali in casi in cui quello in composizione monocratica aveva adottato la sentenza divenuta irrevocabile per ultima e quello collegiale si era pronunciato con provvedimento in precedenza passato in giudicato. In altri termini, si ritiene in modo corretto, gli ermellini hanno inteso precisare che la deroga dettata dal comma 4-bis non può assurgere al rango di norma attributiva di una (speciale) competenza territoriale. La soluzione che si vuole qui proporre è incentrata, non tanto su uno spostamento di competenza esterna, quanto su una attenta lettura dei criteri di competenza interna valevoli, in fase esecutiva, nell’ambito di un organo unico quale è il Tribunale».
L’ordinanza prosegue osservando che, «valorizzandosi l’espressione letterale contenuta nella norma di nuovo conio (ove si legge che la competenza, in ipotesi di esecuzione concernente più provvedimenti emessi dal Tribunale in composizione monocratica e collegiale, spetta “in ogni caso” al collegio), pare lecito sostenersi che la competenza esecutiva da siffatta norma prevista sia “esclusiva”, nel senso che il Tribunale in composizione monocratica (anche qualora abbia emesso il provvedimento divenuto irrevocabile per ultimo) sia stato privato di competenza funzionale in tutti i casi di concorrenti provvedimenti pronunciati da organi collegiali (dello stesso o di diverso Tribunale)».
L’assunto – si conclude nel provvedimento – «risulta vieppiù congruente a fronte del proposto incidente di esecuzione, azionato ex art. 671 c.p.p. per vedere riconosciuto il vincolo della continuazione fra una serie di sentenza puntualmente indicate e, così, rideterminata la pena da eseguire in concreto a carico della persona condannata. La competenza funzionale del Collegio – una volta verificata la sussistenza di una sola pronuncia emessa dal Tribunale collegiale nel novero di quelle da porre in esecuzione – è invero a maggior ragione giustificata se il giudice dell’esecuzione, in veste monocratica, è chiamato, nell’esercizio del suo potere discrezionale, a (ri)quantificare la complessiva sanzione da applicare, inevitabilmente estendendo il giudizio valutativo, oltre che sull’entità degli aumenti di pena correlati ai reati satellite, alla individuazione del reato più grave e della pena base per esso stabilita, ovvero, giocoforza involgendo apprezzamenti “pro parte” anche sulla pena già irrogata dal Tribunale in composizione collegiale».