La Cassazione sui presupposti per la configurazione del reato di peculato d’uso nel caso di utilizzo per ragioni personali dell’automobile di servizio.
[a cura di Lorenzo Roccatagliata]
Cass. pen., Sez. VI, Sent. 16 ottobre 2010 (ud. 30 settembre 2020), n. 28822
Presidente Bricchetti, Relatore Ricciarelli
Con la sentenza qui acclusa, la Corte di cassazione si è pronunciata in tema di peculato d’uso, ex art. 314, comma 2, c.p., nel caso di utilizzo per ragioni personali dell’automobile di servizio.
Per quanto riguarda la configurabilità di tale fattispecie – ha statuito la Corte – “il reato va correlato al tipo di utilizzo del mezzo e alla possibilità di individuare nella condotta una appropriazione seppur temporanea del bene, tale da escludere, in parte qua, la sfera di dominio facente capo all’ente proprietario, ciò che peraltro implica un confronto con la fisiologica destinazione del bene e con la funzione di esso”.
Viceversa, nel caso di specie “non è stato invero dimostrato né prospettato che il veicolo fosse stato distolto dall’effettiva finalità di servizio in relazione al mero fatto che il ricorrente si fosse recato al bar o in panetteria o in un centro commerciale: in particolare non è stato dato conto del fatto che il ricorrente non potesse trovarsi di passaggio nei luoghi venuti in rilievo e che dunque corrispondentemente il mezzo fosse stato distolto dal servizio previsto, con aggravio connesso ad un suo improprio utilizzo; ma nel contempo non è stato prospettato, se non in termini meramente astratti, che nelle fasi della permanenza del ricorrente negli esercizi commerciali indicati, il veicolo fosse destinato a diverso servizio con conseguente aggravio sul piano funzionale”.
In secondo luogo, ha ricordato la Corte, “ai fini della configurabilità del reato occorre verificare che la condotta abbia prodotto un danno apprezzabile al patrimonio della P.A. o di terzi o una lesione concreta alla funzionalità dell’ufficio”, mentre, nella fattispecie, “i Giudici di merito hanno escluso che siffatti presupposti siano configurabili (dovendosi aver riguardo anche al consumo di carburante e all’usura del mezzo…) e non risultano dedotti elementi idonei a sovvertire tale valutazione”.