La Cassazione sulla estradizione verso l’Ucraina: nella decisione sulla consegna va tenuto conto delle indicazioni fornite dalla sentenza della Corte EDU Sukachov c. Ucraina.
[a cura di Lorenzo Roccatagliata]
Cass. pen., Sez. VI, Sent. 16 ottobre 2020 (ud. 1 ottobre 2020), n. 28831
Presidente Bricchetti, Relatore Calvanese
Con la pronuncia in epigrafe, la Corte di cassazione, Sezione sesta, ha affrontato un caso di estradizione verso l’Ucraina, paese – come è noto – extracomunitario, ma pur sempre parte del Consiglio d’Europa e, dunque, sottoposto alla giurisdizione della Corte EDU.
Nel caso di specie, la Corte di appello di Roma dichiarava la sussistenza delle condizioni per l’estradizione del ricorrente, richiesta dal Governo della Ucraina ai fini del perseguimento penale per il reato di infedeltà patrimoniale, qualificato – secondo il diritto italiano – ai sensi degli articoli 2634 e 2639 cod. civ. Il ricorrente, infatti, era richiesto dallo Stato ucraino, perché nei suoi confronti era stato emesso il 30 ottobre 2015 da una Corte ucraina un mandato di arresto, in quanto, in qualità di direttore di una compagnia privata, abusando della sua qualità e senza il permesso dei soci, aveva concluso accordi per la distribuzione di attrezzature minerarie, causando danni economici alla società.
Fra i motivi di ricorso, merita qui richiamare la ritenuta violazione degli articoli 698 e 705 c.p.p., 27 e 111 Cost., 3 e 6 CEDU, e 12 Convenzione europea di estradizione del 1957, con riguardo alla mancata indagine, ad opera della Corte di appello, in merito alla eventuale sottoposizione dell’estradando – da parte dello stato richiedente – ad un processo iniquo e ad una detenzione in condizioni inumane o degradanti.
Più in particolare, la difesa aveva chiesto di assumere informazioni ed assicurazioni dalle autorità ucraine (i.) sulla incolumità dell’estradando, cittadino russofono, che avrebbe dovuto essere trasferito in territorio di guerra per il conflitto russo-ucraino, (ii.) sul rispetto dei principi dell’equo processo, e segnatamente sul rischio di sottoposizione ad atti persecutori e discriminatori per la sua condizione di cittadino filorusso riparato nella Federazione russa al momento del conflitto, nonché (iii.) sulle condizioni di detenzione, tenuto anche conto della recentissima sentenza pilota emessa nei confronti dell’Ucraina per violazioni all’art. 3 CEDU, Sukachov c. Ucraina del 30 gennaio 2020 (ric. n. 14057/17).
La Corte ha accolto il motivo e annullato la sentenza con rinvio per nuova valutazione sul punto.
Anzitutto, il Supremo Collegio ha ricostruito i tratti salienti della sentenza Sukachov c. Ucraina.
In tale occasione, la Corte EDU ha rilevato che (i.) secondo un certo numero di rapporti internazionali e nazionali, molte persone sono state detenute in tale Stato in condizioni di sovraffollamento e altrimenti inadeguate, senza disporre di rimedi efficaci che consentissero loro di ottenere un miglioramento della loro situazione; (ii.) il Comitato dei Ministri ha riconosciuto la natura strutturale del problema delle condizioni di detenzione in Ucraina, adottando nel dicembre 2018 una risoluzione provvisoria, in cui ha sottolineato ancora una volta la natura strutturale del problema e che in decisioni precedenti lo stesso Comitato ha ripetutamente invitato le autorità ucraine ad intraprendere un’azione decisiva per stabilire rimedi preventivi e compensativi al fine di affrontare tale problema; (iii.) il Comitato per la prevenzione della tortura ha riconosciuto ripetutamente la natura persistente dei problemi delle condizioni di detenzione in Ucraina e che, nella sua relazione più recente sull’Ucraina (2018), ha accolto con favore la riforma in corso del sistema carcerario e le misure adottate per ridurre il sovraffollamento, ma ha sottolineato che la riforma non ha avuto alcun impatto sulla situazione delle persone detenute in custodia cautelare e ha esortato le autorità a proseguire per ridurre il loro numero.
A fronte di tali elementi, nel constatare che, pur a fronte di alcuni passi, non erano stati compiuti progressi concreti, la Corte EDU ha concesso all’Ucraina il termine di 18 mesi a far data dalla definitività della sentenza pronunciata nei suoi confronti per la risoluzione delle problematiche riscontrate.
A giudizio della Corte di cassazione, questa ricostruzione “dimostra plasticamente che il problema delle condizioni carcerarie in Ucraina sia ancora esistente e che quindi era necessario adottare, in vista della estradizione in esame, il regime di protezione già da tempo delineato da questa Corte (…). Si è affermato invero che, ove si abbia motivo di ritenere che l’estradando verrà sottoposto ad atti persecutori o discriminatori ovvero a pene o trattamenti crudeli, disumani o degradanti o comunque ad atti che configurano violazione di uno dei diritti fondamentali della persona, è necessario che la Corte di appello acquisisca informazioni circa il regime di detenzione riservato all’estradando, così da verificare in concreto, con una indagine mirata, se l’interessato alla consegna sarà sottoposto, o meno, ad un trattamento inumano o degradante”.
Nel caso in esame, a giudizio del Supremo Collegio, tale indagine “doveva riguardare anche il trattamento carcerario con ‘riferimento specifico all’etnia russa di appartenenza’ del ricorrente, alla luce del conflitto russo-ucraino”. Rilevata l’assenza di siffatto giudizio, la Corte ha assunto la citata decisione annullatoria.