CONTRIBUTIDIRITTO PENALE

I tormenti della “cosa mobile” penalmente rilevante: la Corte di cassazione ne estende la portata ai documenti informatici (files)

in Giurisprudenza Penale Web, 2020, 10 – ISSN 2499-846X

Cassazione Penale, Sez. II, 13 aprile 2020 (ud. 7 novembre 2019), n. 11959
Presidente Cammino, Relatore Di Paola

La seconda sezione penale della Corte di cassazione ha stabilito, con la sentenza n. 11959 del 2020, il seguente principio: «i dati informatici (files) sono qualificabili cose mobili ai sensi della legge penale e, pertanto, costituisce condotta di appropriazione indebita la sottrazione da un personal computer aziendale, affidato per motivi di lavoro, dei dati informatici ivi collocati, provvedendo successivamente alla cancellazione dei medesimi dati e alla restituzione del computer “formattato”».

La vicenda che ha interessato la Corte riguardava le condotte poste in essere da un soggetto, già ritenuto responsabile del delitto di cui all’art. 646 c.p. dalla Corte d’appello di Torino, il quale restituiva, dopo essersi dimesso dall’azienda presso la quale lavorava, il notebook aziendale a lui affidato con l’hard disk formattato, impossessandosi dei dati originariamente esistenti.

La questione, risolta positivamente dalla Corte attraverso una articolata motivazione, attiene alla configurabilità dei files quali cose mobili e, quindi, quale oggetto materiale della condotta di apprensione di cui all’art. 646 c.p.

Come citare il contributo in una bibliografia:
L. Grossi, I tormenti della “cosa mobile” penalmente rilevante: la Corte di cassazione ne estende la portata ai documenti informatici (files), in Giurisprudenza Penale Web, 2020, 10