Estorsione ed esercizio arbitrario delle proprie ragioni: depositata la sentenza delle Sezioni Unite (29451/2020)
Cassazione Penale, Sezioni Unite, 23 ottobre 2020 (ud. 16 luglio 2020), n. 29451
Presidente Fumu, Relatore Beltrani
Come avevamo anticipato, con ordinanza n. 50696 erano state rimesse alle Sezioni Unite le seguenti questioni di diritto relativamente ai rapporti tra estorsione ed esercizio arbitrario delle proprie ragioni:
«1 – se i delitti di esercizio arbitrario delle proprie ragioni e quello di estorsione siano differenziabili sotto il profilo dell’elemento materiale ovvero dell’elemento psicologico; in caso si ritenga che l’elemento che li differenzia debba essere rinvenuto in quello psicologico, se sia sufficiente accertare, ai fini della sussumibilità nell’uno o nell’altro reato, che la condotta sia caratterizzata da una particolare violenza o minaccia, ovvero se occorra accertare quale sia lo scopo perseguito dall’agente;
2 – se il reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni, debba essere qualificato come reato comune o di “mano propria” e, quindi, se e in che termini sia ammissibile il concorso del terzo non titolare della pretesa giuridicamente tutelabile».
Con sentenza n. 29451 del 2020, le Sezioni unite hanno affermato i seguenti principi di diritto:
«1 – I reati di esercizio arbitrario delle proprie ragioni hanno natura di reato proprio non esclusivo;
2 – Il reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza o minaccia alle persone e quello di estorsione si differenziano tra loro in relazione all’elemento psicologico, da accertarsi secondo le ordinarie regole probatorie;
3 – Il concorso del terzo nel reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza o minaccia alle persone è configurabile nei soli casi in cui il terzo si limiti ad offrire un contributo alla pretesa di chi abusa delle proprie ragioni senza perseguire alcuna diversa e ulteriore finalità».