La Cassazione sulla interruzione del nesso causale tra condotta del datore ed evento lesivo in capo al lavoratore per effetto della condotta colposa di quest’ultimo nell’ambito degli infortuni sul lavoro.
[a cura di Lorenzo Roccatagliata]
Cass. pen., Sez. IV, Sent. 26 ottobre 2020 (ud. 13 ottobre 2020), n. 29609
Presidente Fumu, Relatore Menichetti
Con la sentenza in epigrafe, la Sezione quarta della Corte di cassazione ha affrontato il tema della efficacia causale della condotta colposa del lavoratore, eventualmente idonea ad escludere la rilevanza penale della condotta del datore, in materia di infortuni sul luogo di lavoro. Sul questo punto la Corte si è pronunciata in senso conforme con altra sentenza, depositata lo stesso giorno e pubblicata in questa Rivista ivi.
Nel caso di specie al datore di lavoro imputato era stata contestata, fra l’altro, la specifica inosservanza degli articoli 36, 37, 71 e 73 D. Lgs. n. 81/2008, per aver incaricato il lavoratore dell’esecuzione di lavori agricoli di aratura su terreni della propria azienda, utilizzando un trattore cingolato, senza aver previamente informato e formato il lavoratore sui rischi specifici cui era esposto in relazione all’attività svolta e alle condizioni di impiego del mezzo in rapporto alle situazioni anormali prevedibili, trattore peraltro non conforme ai requisiti di sicurezza indicati dalla legge e non sottoposto ad idonea manutenzione.
Era così accaduto che durante i lavori di aratura sui terreni dell’azienda agricola dell’imputato, il lavoratore aveva eseguito una manovra di stazionamento errata e, dopo essere sceso dal veicolo, era stato travolto dallo stesso, con conseguenze letali.
Fra i motivi di ricorso, merita citare la violazione di legge in ordine alla sussistenza dei profili di causalità ex art. 41, comma 2, c.p. Il ricorrente, infatti, prospettava l’errore di diritto commesso dal Giudice territoriale per avere affermato l’assenza di abnormità della condotta del lavoratore sulla base della sola circostanza che l’evento si era verificato durante lo svolgimento dell’attività lavorativa.
Il Supremo Collegio ha ritenuto il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza, dopo aver rigettato – fra gli altri – anche il citato motivo.
La Corte ha anzitutto ricordato che “il datore di lavoro, destinatario delle norme antinfortunistiche, è esonerato da responsabilità solo quando il comportamento del dipendente sia abnorme, dovendo definirsi tale il comportamento imprudente del lavoratore che sia stato posto in essere del tutto autonomamente ed in un ambito estraneo alle mansioni affidategli – e, pertanto, al di fuori di ogni prevedibilità per il datore di lavoro – ovvero rientri nelle mansioni che gli sono proprie ma sia consistito in qualcosa di radicalmente, ontologicamente, lontano dalle ipotizzabili e, quindi, prevedibili, imprudenti scelte del lavoratore nella esecuzione del lavoro”.
Più in dettaglio, con riguardo alla condotta del lavoratore e alla sua idoneità ad escludere l’efficienza causale della condotta datoriale, la Corte ha ricordato la necessità che essa sia “oltre che imprevedibile, tale da attivare un rischio eccentrico o esorbitante dalla sfera di rischio governato dal soggetto titolare della posizione di garanzia”. Pertanto, si legge in sentenza, “solo una volta che il datore di lavoro abbia compiutamente adempiuto all’obbligo di informazione e formazione del lavoratore, mettendolo a conoscenza dei rischi connessi alle mansioni a lui affidate ed educandolo al corretto svolgimento delle medesime, potrà essere affrontata la questione di una condotta del lavoratore conforme a quanto appreso dal datore di lavoro ed all’attività a lui demandata, ovvero del tutto eccentrica rispetto ad essa, sì da comportare una situazione di rischio nuovo ed imprevedibile, come tale non governabile dal titolare della posizione di garanzia”.
Nel caso di specie, al contrario, è stato dimostrato che il lavoratore stava operando con il trattore nello svolgimento del lavoro affidatogli dal datore “utilizzando un mezzo agricolo non sicuro, senza che fosse stato formato ed informato su come fermarlo in caso di necessità tenuto conto del mancato funzionamento del freno di stazionamento: di qui la giuridica irrilevanza dell’imprudenza del lavoratore, che ha costituito mera occasione dell’infortunio e non comportamento interruttivo del nesso di causalità”.