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È online il terzo fascicolo di Giurisprudenza Penale Trimestrale.

a cura di Lorenzo Roccatagliata

Pubblichiamo di seguito il fascicolo n. 3, 2020 di Giurisprudenza Penale Trimestrale.

Il fascicolo si trova anche nella sezione della Rivista dedicata all’edizione trimestrale. Per accedervi, clicca qui.

 

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Perenne emergenza, emergenza ed emergenza perenne.

di Giuseppe Losappio

La perenne emergenza”[1] è il titolo di un fortunato saggio di Sergio Moccia, pubblicato per la prima volta nel 1997, che scandagliò, nella prospettiva di un’inedita visione sistemica del fenomeno, i (già all’epoca) numerosi affioramenti nel sistema penale dell’habitus legislativo di utilizzare il diritto penale quale strumento di “lotta”[2] dell’eruzione acuta di manifestazioni criminose più o meno endemiche, radicate o insidiose. La “perenne emergenza” – notava nella prefazione Alessandro Baratta – è, quindi, un titolo doppiamente felice, perché parla del male cronico del diritto penale moderno e della sua declinazione più recente, che secondo l’autore può farsi iniziare in Italia con l’entrata in vigore della legge “Reale” del 1975. 

In quest’ottica, la “perenne emergenza” allude sia ad una “legislazione penale compulsiva”[3], che vorrebbe celebrare l’efficienza della risposta sanzionatoria mentre spesso è solo la plateale espressione di un uso simbolico della risorsa punitiva, sia all’“emergenza perenne” di un diritto penale della «distanza assiologica»[4], disancorato dai principi di garanzia della Carta e delle Carte “regionali”.

Sotto il primo profilo, la vacuità dei processi di costruzione delle premesse di improvvisa e improcrastinabile necessità di intervenire, sotteso alla legislazione penale dell’emergenza, ha trovato un formidabile riscontro nella “verità vera”[5] della crisi pandemica, dove il “penale” pare giocare (almeno finora) un ruolo del tutto marginale, dentro il più ampio contesto di un diritto profondamente messo alle corde, scosso nelle fondamenta della generalità ed astrattezza da un fenomeno sfuggente e mutevole rispetto al quale le minuzie della regolamentazione amministrativa sono sembrate più calzanti. Beninteso non si tratta di negare la gravità e la verità del terrorismo, della criminalità organizzata, della corruzione politica, della violenza di genere, dell’evasione fiscale (ecc.). Si tratta solo di prendere atto che la vera emergenza, per un verso, ha ribadito che quelle non erano (non tutte almeno) emergenze ma semmai patologie croniche del sistema sociale italiano (e non solo), cui era diventato indifferibile dare una risposta perché la stessa risposta era attesa da troppo tempo, per l’altro, che la legislazione della “perenne emergenza” non ha avuto nulla da dire all’emergenza “veramente vera” della pandemia. La vera emergenza del contagio ha concorso a convalidare la realtà che la “perenne emergenza” è, in parte, perlomeno, manifestazione della “normalità dell’emergenza perenne”[6] di un sistema penale nel quale mentre alcune espressioni dell’esperienza giuridico-penalistica rinvigoriscono le “mura”[7] delle garanzie costituzionali e convenzionali, altre fanno registrare preoccupanti flessioni. 

Per un verso, vale considerare la sentenza della Corte suprema[8] relativa alla disciplina delle domande che possano nuocere alla sincerità delle risposte, siano esse quelle “suggestive”, nel significato di “quesiti” che tendono a suggerire la risposta al teste ovvero forniscono le informazioni necessarie per rispondere secondo quanto desiderato dall’esaminatore, anche attraverso una semplice conferma, siano esse quelle “nocive”, finalizzate a manipolare il teste, fuorviandone la memoria, poiché gli forniscono informazioni errate e falsi presupposti tali da minare la stessa genuinità della risposta. Il divieto che l’art. 499 riferisce indiscriminatamente all’esame a maggior ragione – ha sancito la Cassazione – deve applicarsi al giudice cui spetta il compito di assicurare, in ogni caso, la genuinità delle risposte ai sensi del comma 6 della medesima disposizione. 

Per l’altro, risulta emblematica la pronuncia di legittimità che ha sancito – senza (val bene sottolineare) fosse in alcun modo necessario all’argomentazione della decisione – che le deduzioni del consulente tecnico del P.M. «devono ritenersi assistite da una sostanziale priorità rispetto a quelle tratte dal consulente tecnico della difesa» perché «il pubblico ministero ha per proprio obiettivo quello della ricerca della verità … dovendosi necessariamente ritenere che il consulente dallo stesso nominato operi in sintonia con tali indicazioni»[9]. La petizione di principio è piuttosto evidente: poiché il consulente del P.M. mutua dall’organo il compito (talvolta disatteso) di svolgere accertamenti anche “a favore” della persona sottoposta alle indagini, le sue deduzioni sarebbero per ciò solo “più vere” di quelle elaborate dal consulente della difesa, che non ha il compito di svolgere accertamenti a favore del pubblico ministero. Il paralogismo è in intimo contrasto con l’essenza del giusto processo e del rito accusatorio che alludono (tra l’altro) all’ideale di una regolamentazione del giudizio nella quale è assolutamente da scongiurare proprio il rischio che il giudice e le parti del processo (soprattutto il pubblico ministero anche mediante il travaso delle fonti di prova raccolte) condividano un’echo chamber di conferme autoreferenziali, impermeabili alle sollecitazioni della controparte, nella quale la terzietà del giudice stesso sarebbe irrimediabilmente compromessa in misura più subdola ma non meno grave delle ipotesi codificate in cui si presume il venir meno dell’assoluta indifferenza e dell’effettiva equidistanza dalle parti contendenti. 


[1S.Moccia, La perenne emergenza. Tendenze autoritarie nel sistema penale, I ed., Edizioni scientifiche italiane, Napoli, 1997.
[2Per questa locuzione ad es. M.Donini, Diritto penale di lotta. Ciò che il dibattito sul diritto penale del nemico non deve limitarsi a esorcizzare, in Studi sulla questione criminale, 2007 (2), p. 55.
[3È il titolo dell’opera collettanea a cura di G.Insolera, Cedam, Padova, 2006.
[4A.Fiorella, La parte speciale tra codificazione e legislazione complementare, in Prospettive di riforma del codice penale e valori costituzionali, Atti del Convegno “Enrico de Nicola”, Saint Vincent, 6-8 maggio 1994, a cura del Centro Nazionale di prevenzione e difesa sociale, Giuffrè, Milano, 1996, p. 268.
[5L’iterazione è di F.Carrara, Lineamenti di pratica legislativa (1874), edizione a cura di A. Cadoppi, Bologna, il Mulino, 2007, p. 365.
[6Parafrasi del titolo del volume di F.Centonze, La normalità dei disastri tecnologici. Il problema del congedo dal diritto penale, Giuffrè, Milano, 2004.
[7Cfr. G.Marinucci, Il diritto penale messo in discussione, in Riv. it. dir. proc. pen., 2002, p. 1040.
[8Cass. pen, Sez. IV, 6 febbraio 2020, n. 15331, in questa Rivista.
[9Cass. pen, Sez. III, 18 febbraio 2020, n. 16458, in questa Rivista.


Redazione Giurisprudenza Penale

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