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Applicato il “controllo giudiziario” nei confronti di una azienda nell’ambito di un procedimento per caporalato

[a cura di Guido Stampanoni Bassi]

Tribunale della Spezia, Ufficio del Giudice per le Indagini Preliminari, Decreto, 2 novembre 2020
Giudice dott. Mario De Bellis

Segnaliamo ai lettori il decreto, emesso nell’ambito di un procedimento penale per i reati di cui agli artt. 416 (associazione per delinquere), 603-bis (intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro) e 648-ter.1 c.p. (autoriciclaggio), con il quale il Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale della Spezia ha disposto, «in luogo del sequestro, il controllo giudiziario dell’azienda presso cui è stato commesso il reato, potendo l’interruzione dell’attività imprenditoriale comportare ripercussioni negative sui livelli occupazionali o compromettere il valore economico del complesso aziendale» (ai sensi di quanto previsto dall’art. 3 Legge 29 ottobre 2016, n. 199).

Atteso che «sussistono fondate ragioni di ritenere che la libera disponibilità da parte degli  indagati del suddetto bene possa aggravare o protrarre le conseguenze del reato, atteso che in assenza di controlli è del tutto probabile che proseguirebbero condotte di sfruttamento dei lavoratori dipendenti», il Giudice ha nominato un amministratore giudiziario che «affiancherà  l’imprenditore nella gestione dell’azienda ed autorizzerà lo svolgimento  degli atti  di amministrazione utili all’impresa, riferendo al giudice ogni tre mesi, e comunque ogni qualvolta emergano irregolarità circa l’andamento dell’attività aziendale».

Al  fine  di  impedire  che  si verifichino situazioni  di grave sfruttamento lavorativo – prosegue il decreto – «l’amministratore giudiziario controllerà  il  rispetto delle  norme e delle condizioni lavorative la cui violazione costituisce,  ai  sensi dell’articolo 603-bis  del  codice  penale,  indice  di  sfruttamento lavorativo, procederà  alla  regolarizzazione  dei  lavoratori  che  al momento  dell’avvio  del  procedimento  per  i  reati   previsti dall’articolo 603-bis prestavano la propria attività  lavorativa  in assenza di un regolare contratto  e,  al  fine  di  impedire  che  le violazioni si ripetano, adotterà adeguate misure anche  in  difformità da quelle proposte dall’imprenditore o dal gestore».

Ricordiamo ai lettori che, lo scorso maggio, il Tribunale di Milano, Sezione Misure di Prevenzione, ha disposto la misura dell’amministrazione giudiziaria di cui all’art. 34 D.lgs. n. 159/2011 (c.d. Codice antimafia) nei confronti della società Uber Italy S.r.l. per la medesima fattispecie di reato. Per un approfondimento rinviamo a A. Quattrocchi, Le nuove manifestazioni della prevenzione patrimoniale: amministrazione giudiziaria e contrasto al “caporalato” nel caso Uber, in Giurisprudenza Penale Web, 2020, 6 nonché M. Barberio – V. Camurri, L’amministrazione giudiziaria di Uber: un possibile cortocircuito tra il sistema giuslavoristico e le misure di prevenzione, in Giurisprudenza Penale Web, 2020, 7-8.

Redazione Giurisprudenza Penale

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