Nel procedimento cautelare alla parte interessata non è garantito il diritto di estrarre copia degli atti, essendo i diritti della difesa adeguatamente tutelati dalla possibilità di prenderne visione.
[a cura di Lorenzo Roccatagliata]
Cass. pen., Sez. III, Sent. 9 novembre 2020 (ud. 16 settembre 2020), n. 31196
Presidente Di Nicola, Relatore Corbetta
Nella vicenda sottoposta all’esame della Corte, avente ad oggetto il riesame di un provvedimento di sequestro probatorio, il ricorrente doleva del fatto che, sia personalmente, sia quale delegato del difensore, gli fosse stata “negata la possibilità di estrarre copia degli atti del procedimento, e ciò in contrasto con il disposto dell’art. 116 cod. proc. pen., secondo cui chiunque vi abbia interesse può ottenere il rilascio, a proprie spese, di copie degli atti, con conseguente violazione dei diritti di difesa ex art. 178, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.”.
La Corte di cassazione, Sezione terza, ha rigettato il ricorso, ritenendolo inammissibile.
Ha rilevato in particolare il Supremo Collegio che “il ricorrente avrebbe dovuto puntualmente indicare in che misura e per quale motivo l’impossibilità per l’indagato di estrarre personalmente copia degli atti del procedimento abbia concretamente nuociuto all’esercizio dei diritti di difesa”.
Infatti – ha osservato la Corte – “sin dal 1995, le Sezioni Unite di questa Corte di legittimità, mai sconfessate sul punto (…), hanno affermato che nelle procedure ex artt. 309 e 310 cod. proc. pen. non sussiste un diritto della parte interessata ad ottenere de plano copia degli atti di indagine (…)”, poiché “i diritti della difesa risultano comunque tutelati adeguatamente dalla possibilità di esaminare gli atti depositati in cancelleria e, quindi, di estrarne copia informale, mentre il riconoscimento di un diritto in senso tecnico ad ottenere copia degli atti del procedimento, oltre ad essere escluso dalla lettera della legge, urterebbe contro lo stesso interesse dell’indagato a una rapida decisione in ordine al suo status libertatis”.
Benché il citato orientamento sia consolidato con riguardo alle misure cautelari personali, “esso può estendersi, per identità di ratio, anche alle misure cautelari reali, pure caratterizzate dalla rapidità di decisione, come emerge dal rinvio, operato dall’art. 324, comma 7, cod. proc. pen. ai commi 9, 9-bis e 10 dell’art. 309 cod. proc. pen., e non contenendo l’art. 127 cod. proc. pen. alcuna disposizione che autorizzi il rilascio di copie degli atti, essendo unicamente prevista la possibilità per le parti di depositare memorie in cancelleria fino a cinque giorni prima dell’udienza”.