La Cassazione sulla configurabilità del reato di contraffazione nel caso in cui il prodotto in vendita rechi l’indicazione di non originalità.
[a cura di Lorenzo Roccatagliata]
Cass. pen., Sez. V, Sent. 12 novembre 2020 (ud. 20 luglio 2020), n. 31836
Presidente Catena, Relatore Belmonte
Con la sentenza in epigrafe, la Corte di cassazione, Sezione quinta, si è pronunciata in merito alle fattispecie di “Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni” (art. 473 c.p.) e “Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi” (art. 474 c.p.).
La vicenda sub iudice riguardava alcuni pezzi di ricambio per automobili, recanti i marchi di numerose case automobilistiche, detenuti dal ricorrente presso la propria impresa individuale ed esposti per la vendita, accanto ai quali era affisso un cartello recante la dicitura “Le coppe ruota vendute in questa attività sono compatibili ma non originali. Il logo al di sopra indica la destinazione d’uso ma non la provenienza”. Sulla parte posteriore dei pezzi di ricambio, inoltre, vi era la dicitura “non originale ma adattabile”. Al tempo stesso, non erano indicati i dati identificativi, quali il copyright o il trademark, l’etichetta o il cartellino pendenti, idonei a far ritenere l’originalità dei prodotti.
La quaestio iuris posta all’attenzione della Corte era se la natura meramente descrittiva, e non distintiva, del logo apposto sul prodotto, avente riguardo alla sua natura non originale ma assimilabile, potesse escludere la consapevole induzione a istituire un collegamento tra i prodotti e servizi del titolare del marchio e quelli del terzo fornitore. Sarebbe mancato, secondo il ricorrente, l’utilizzo di formule come “tipo”, “modello”, “simile”, idonei a ingenerare confusione sulle qualità del prodotto, offerto come valido quanto quello meglio noto, senza esserlo, con conseguente irrilevanza penale della condotta.
La Corte ha rigettato il ricorso, rilevando che, “in considerazione della speciale tutela al marchio registrato accordata dalla legge, essa non può essere aggirata attraverso diciture artatamente ‘attestative’ circa l’indebito uso del marchio, quali ‘prodotto non originale’ o simili, giacché la contraffazione è, in sé, sufficiente e decisiva per la violazione del bene tutelato”.
Infatti, “la dicitura ‘prodotto non originale’ non svuota (…) di valenza penale la contraffazione restando la fattispecie integrata dalla (ontologicamente ingannevole) riproduzione illecita del marchio registrato, senza che l’impiego improprio della dicitura ‘prodotto non originale’ (ovviamente riportata sul prodotto in una posizione non immediatamente percepibile agli osservatori terzi diversi dall’acquirente), eccentrica rispetto alla tutela giuridica del marchio, assuma una qualche portata legittimante, posto che – come si è detto – la mera riproduzione è da sola sufficiente ad integrare l’ipotesi delittuosa”.
Tali considerazioni appaiono fondate su una interpretazione della fattispecie, consolidata in seno alla Corte, secondo cui:
– da un lato, “l’interesse giuridico tutelato dagli artt. 473 e 474 c.p., è la pubblica fede in senso oggettivo, intesa come affidamento dei cittadini nei marchi o segni distintivi che individuano le opere dell’ingegno o i prodotti industriali e ne garantiscono la circolazione, e non l’affidamento del singolo, sicché, ai fini dell’integrazione dei reati non è necessaria la realizzazione di una situazione tale da indurre il cliente in errore sulla genuinità del prodotto; al contrario, in presenza di una contraffazione, i reati sono configurabili anche se il compratore sia stato messo a conoscenza dallo stesso venditore della non autenticità del marchio”;
– dall’altro lato, “la confusione che la norma vuole scongiurare è tra i marchi e non tra prodotti, cioè tra quello registrato e quello illecitamente commercializzato in forma dichiaratamente decettiva, dal momento che ciò che la legge punisce è la riproduzione – senza averne titolo – del marchio registrato su di un prodotto industriale; il prodotto è quindi il veicolo attraverso il quale si manifestano i marchi e la legge impone che non vengano riprodotti (in modo pedissequo o con modifiche che non ne alterino i caratteri principali che lo connotano) illecitamente, su prodotti industriali”.