ARTICOLIDIRITTO PROCESSUALE PENALE

La Cassazione sulla inammissibilità dell’impugnazione da parte del socio avverso un provvedimento di sequestro preventivo di beni sociali.

[a cura di Lorenzo Roccatagliata]

Cass. pen., Sez. III, Sent. 20 novembre 2020 (ud. 16 ottobre 2020), n. 32587
Presidente Liberati, Relatore Scarcella

Con la pronuncia in epigrafe, la Corte di cassazione, Sezione terza, si è pronunciata in un procedimento per reati edilizi, nell’ambito del quale era stato sottoposto a sequestro preventivo un cantiere. Il soggetto sottoposto ad indagini ricopriva le qualifiche di socio della società titolare del cantiere, nonché di tecnico incaricato della redazione del progetto edilizio.

La Corte ha dichiarato inammissibile – per carenza di interesse – il ricorso proposto dall’indagato avverso il suddetto provvedimento cautelare.

Nel motivare tale decisione, il Collegio ha anzitutto ricordato che “l’art. 322 c.p.p., attribuisce la legittimazione alla proposizione dell’impugnazione contro il decreto in materia di sequestro preventivo, all’imputato (e al suo difensore), alla persona alla quale le cose sono state sequestrate e a quella che avrebbe diritto alla loro restituzione. Tale previsione deve essere letta alla luce del principio generale sancito dall’art. 568 c.p.p., comma 4, secondo cui, ai fini della proposizione dell’impugnazione, è necessario avervi interesse”. 

Pertanto, “al pari delle altre impugnazioni (…) anche il ricorso al Tribunale del riesame avverso i provvedimenti in materia di sequestro deve essere sorretto da un interesse concreto ed attuale. Sotto tale profilo, quindi, l’indagato, ovvero un terzo, è legittimato a presentare richiesta di riesame del titolo cautelare purché vanti un interesse concreto ed attuale alla proposizione del gravame che, dovendo corrispondere al risultato tipizzato dall’ordinamento per lo specifico schema procedimentale, va individuato in quello alla restituzione della cosa come effetto del dissequestro, non rilevando nella procedura cautelare incidentale ulteriori e solo eventuali interessi (…)”.

Alla luce di tali considerazioni, la Corte ha rilevato la mancanza di interesse ad impugnare dell’indagato, che non avrebbe avuto diritto alla restituzione né in quanto responsabile del progetto, né in qualità di socio della società proprietaria.

Con specifico riguardo a questa seconda qualifica, il Collegio ha ricordato che “il singolo socio non è legittimato ad impugnare i provvedimenti in materia di sequestro preventivo di beni di proprietà di una società (…), attesa la carenza di un interesse concreto ed attuale, non vantando egli un diritto alla restituzione della cosa o di parte della somma equivalente al valore delle quote di sua proprietà, quale effetto immediato e diretto del dissequestro”. La Corte ha comunque precisato che “nel caso in cui il legale rappresentante sia rimasto inerte e la società possa subire un danno dal mancato dissequestro, il socio ha il potere di sollecitare gli organi sociali ad agire nell’interesse di quest’ultima”.

Redazione Giurisprudenza Penale

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