Decreto antiscarcerazioni: depositata la sentenza della Corte Costituzionale (245/2020)
Corte Costituzionale, 24 novembre 2020, sentenza n. 245
Presidente Morelli, Relatore Viganò
Come avevamo anticipato, si è tenuta il 4 novembre l’udienza davanti alla Corte Costituzionale sulle questioni di legittimità costituzionale dell’art. 2 del d.l. 10 maggio 2020 n. 29 (“Misure urgenti in materia di detenzione domiciliare o di differimento della pena per motivi connessi all’emergenza sanitaria da COVID-19”) «nella parte in cui prevede che proceda a rivalutazione del provvedimento di ammissione alla detenzione domiciliare o di differimento della pena per motivi connessi all’emergenza sanitaria da COVID-19 il magistrato di sorveglianza che lo ha emesso, per violazione degli artt. 3, 24 comma 2 e 111 comma 2 Cost.».
In data odierna sono state depositate le motivazioni con cui la Corte Costituzionale ha ritenuto le questioni non fondate.
Pubblichiamo, di seguito, il testo del comunicato stampa pubblicato dalla Corte:
La disciplina del cosiddetto “decreto antiscarcerazioni”, così come integrato dalla legge n. 70 del 2020, non abbassa in alcun modo i doverosi standard di tutela della salute del detenuto, garantiti dalla Costituzione e dalla Convenzione europea dei diritti dell’uomo anche nei confronti dei condannati ad elevata pericolosità sociale, compresi quelli sottoposti al regime penitenziario del 41-bis.
Questo uno dei passaggi centrali delle motivazioni con cui la Corte, nella sentenza n. 245 depositata oggi (redattore Francesco Viganò), spiega perché ha ritenuto non fondate – come anticipato nel comunicato del 4 novembre scorso – le questioni di legittimità costituzionale sollevate dal Tribunale di sorveglianza di Sassari e dai Magistrati di sorveglianza di Spoleto e di Avellino sul decreto legge n. 29 del 2020 e sulla legge n. 70 del 2020, relativi alle scarcerazioni connesse all’emergenza COVID-19 di condannati per reati di particolare gravità.
Le disposizioni esaminate dalla Corte impongono al Magistrato di sorveglianza – una volta concessa provvisoriamente, per ragioni legate all’emergenza sanitaria, la detenzione domiciliare ai condannati per questi reati – di rivalutare periodicamente le condizioni che giustificano la misura, alla luce dei pareri delle Procure distrettuali e della Procura nazionale antimafia, nonché delle informazioni del Dipartimento degli affari penitenziari sull’eventuale sopravvenuta disponibilità di strutture sanitarie all’interno del carcere o di reparti di medicina protetti, idonei a ripristinare la detenzione del condannato.
La Corte ha ritenuto che questa disciplina non violi il diritto di difesa del condannato.
La legge sull’ordinamento penitenziario, infatti, da tempo affida al Magistrato di sorveglianza il compito di anticipare, in situazioni di urgenza, i provvedimenti definitivi del Tribunale di sorveglianza sulle istanze di concessione di misure extramurarie per ragioni di salute, sulla base anche di documentazione acquisita