La Cassazione sulla natura e sugli elementi costitutivi del reato di sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte.
[a cura di Lorenzo Roccatagliata]
Cass. pen., Sez. III, Sent. 20 novembre 2020 (ud. 16 ottobre 2020), n. 32588
Presidente Liberati, Relatore Scarcella
Con la sentenza in epigrafe, la Corte di cassazione, Sezione terza, si è pronunciata sulla natura e sugli elementi costitutivi del reato previsto e punito dall’art. 11, D. lgs. n. 74/2000.
In particolare, la Corte ha chiarito che “ai fini dell’integrazione del reato di cui all’art. 11, d. lgs. n. 74 del 2000, non è necessario che sussista una procedura di riscossione in atto: ai fini del suo perfezionamento è richiesto soltanto che l’atto simulato di alienazione o gli altri atti fraudolenti sui beni siano idonei ad impedire il soddisfacimento, totale o parziale del fisco (…)”.
Il Collegio ha ulteriormente precisato che “ai fini della configurabilità del delitto di sottrazione fraudolenta al pagamento di imposta di cui all’art. 11 del d. lgs. 10 marzo 2000, n. 74, la natura fraudolenta degli atti dispositivi presuppone non soltanto la lesione di un diritto altrui, per effetto della riduzione del patrimonio del debitore che rende più difficoltosa l’azione di recupero dell’erario, ma anche che il pregiudizio arrecato non sia immediatamente percepibile (…)”.
Infine, i Giudici hanno concluso che “il reato previsto dall’art. 11 del D. lgs. 10 marzo 2000, n. 74 è un reato di pericolo che richiede il compimento di atti simulati o fraudolenti per occultare i propri o altrui beni, al fine di sottrarsi al pagamento del debito tributario, che siano in concreto idonei – in base ad un giudizio “ex ante” che valuti la sufficienza della consistenza del patrimonio del contribuente in rapporto alla pretesa dell’Erario – a rendere inefficace, in tutto o in parte, l’attività recuperatoria dell’Amministrazione finanziaria, a prescindere dalla sussistenza di un’esecuzione esattoriale in atto (…)”.