Sul concorso esterno in associazione mafiosa da parte dell’avvocato
[a cura di Guido Stampanoni Bassi]
Cassazione Penale, Sez. VI, 9 settembre 2019 (ud. 25 giugno 2020), n. 25619
Presidente Di Stefano, Relatore Ricciarelli
Si segnala la pronuncia con cui la sesta sezione penale della Corte di Cassazione è tornata ad affrontare il tema della configurabilità del cd. concorso esterno in associazione mafiosa in relazione alle prestazioni rese da un professionista del settore legale.
E’ stato rilevato – si legge nella sentenza – che «in tema di associazione di tipo mafioso, integra la condotta di “concorso esterno” l’attività del professionista che, in esecuzione di una promessa fatta ai vertici dell’associazione mafiosa, assicuri il suo concreto impegno nell’irregolare gestione di un procedimento giudiziario, posto che il sodalizio si rafforza comunque per effetto di quel contributo, non essendo necessario che i propositi delittuosi siano stati concretamente realizzati» e che «integrano gli estremi della condotta di concorso esterno anche le prestazioni rese da un professionista del settore legale che, seppur astrattamente dovute in favore di chiunque ne faccia richiesta, devono essere rifiutate allorché possa ragionevolmente ritenersi che riguardino atti od operazioni illecite compiute da soggetti mafiosi».
Ancora – prosegue la pronuncia – è stato ravvisato il concorso esterno nel caso dell’avvocato che «senza limitarsi a fornire al proprio cliente-associato consigli, pareri ecc. mantenendosi nell’ambito di quanto legalmente consentito, si trasformi in un “consigliori” della cosca, assicurando un’assistenza tecnico-legale finalizzata a suggerire sistemi e modalità di elusione fraudolenta della legge».
Alla resa dei conti, «deve dunque ritenersi che l’analisi della figura del concorso esterno si sia sviluppata in una linea di continuità, in cui il riferimento alle situazioni patologiche di fibrillazione, seppur in un primo momento ritenuto vago e meritevole di approfondimento (in tal senso in motivazione Sez. U. n. 22327 del 30/1072002, Carnevale, Rv. 224181, nel quadro di rilievi incentrati sulla necessità di un «contributo concreto, specifico, consapevole e volontario, a carattere indifferentemente occasionale o continuativo, purché detto contributo abbia un’effettiva rilevanza causale ai fini della conservazione o del rafforzamento dell’associazione»), ha finito per riemergere nella citata sentenza Chioccini quale possibile parametro rappresentativo dell’incidenza dell’intervento ab extemo, incidenza correlata alla situazione patologica cui porre rimedio».
Nel contempo – si conclude – «la figura del legale ha finito per essere inserita in tale analisi in relazione alla capacità del soggetto, ove disponibile ad agire extra ordinem, di costituire un punto di riferimento, per consentire al sodalizio di superare situazioni patologiche o di dare forma idonea a programmi illeciti, dovendosi in tale prospettiva parametrare sul piano causale la condotta alle diverse situazioni».