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Imposta di soggiorno e peculato dell’albergatore tra abolitio criminis e irrilevanza del fatto

in Giurisprudenza Penale Web, 2020, 12 – ISSN 2499-846X

L’Autore svolge alcune riflessioni sulla attualissima tematica della c.d. depenalizzazione del peculato dell’albergatore, ai sensi dell’art. 180 co. 3 decreto-legge 19/05/2020 n. 34 (cd. decreto rilancio), secondo il quale il gestore della struttura ricettiva è responsabile del pagamento dell’imposta di soggiorno con diritto di rivalsa sui soggetti passivi; per l’omesso, ritardato o parziale versamento dell’imposta di soggiorno si applica la sanzione amministrativa di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.

Per un approfondimento sul tema, rinviamo alle sentenze dei Tribunali di Perugia, RiminiRoma e della Corte di Cassazione, nonché agli articoli di F. Schippa, Interviene la Cassazione sull’omesso o ritardato versamento dell’imposta di soggiorno a seguito del c.d. Decreto Rilancio. Autentica interpretazione di una papabile interpretazione autentica, in Giurisprudenza Penale Web, 2020, 11 e F. Schippa, Nuovi confini del peculato nelle dinamiche legate all’imposta di soggiorno. L’omesso o ritardato versamento dell’imposta a seguito del cd. “dl rilancio”, in Giurisprudenza Penale Web, 2020, 6.

Come citare il contributo:
F. Lombardi, Imposta di soggiorno e peculato dell’albergatore tra abolitio criminis e irrilevanza del fatto, in Giurisprudenza Penale Web, 2020, 12