ARTICOLIDIRITTO PROCESSUALE PENALE

La Cassazione sulla legittimazione attiva per la richiesta di sequestro conservativo.

[a cura di Lorenzo Roccatagliata]

Cass. pen., Sez. II, Sent. 30 novembre 2020 (ud. 14 ottobre 2020), n. 33846
Presidente Verga, Relatore Pardo

Con la pronuncia qui acclusa, la Corte di cassazione, Sezione seconda, si è pronunciata in tema di legittimazione alla richiesta della misura del sequestro conservativo ex art. 316 c.p.p. Il soggetto legittimato, infatti, varia a seconda del fine per il quale è richiesta la misura.

Ha anzitutto chiarito la Corte che “il pubblico ministero è legittimato a chiedere il sequestro conservativo solo a garanzia del pagamento della pena pecuniaria, delle spese del procedimento e di ogni altra somma dovuta all’erario, ma non anche a tutela di interessi civili (…)”.

Infatti, secondo propria constante giurisprudenza, “il pubblico ministero (…) non può sostituirsi ai soggetti interessati e chiedere il sequestro conservativo a tutela di interessi civili, nemmeno nel caso in cui un primo provvedimento di sequestro sia stato in precedenza disposto su domanda della parte privata e sia stato dichiarato inefficace per motivi processuali”.

Questa affermazione si fonda sul principio, secondo cui “poiché la richiesta di sequestro conservativo costituisce esplicazione dell’azione civile esercitata nel giudizio penale la legittimazione alla medesima è riservata a coloro cui il reato ha recato danno ovvero ai loro eredi che possono agire per le restituzioni ed il risarcimento: né la circostanza che detta azione possa essere esercitata nel processo penale comporta delega di esercizio alla parte pubblica”.

In tema, ha ulteriormente precisato la Corte che “al P.M. quindi in considerazione della sua natura di organo giurisdizionale portatore della pretesa punitiva, compete unicamente la domanda cautelare volta a garantire la conservazione delle ragioni del c.d. ‘Stato-ordinamento’, consistenti nelle spese sostenute per l’espletamento del processo, ovvero nelle pene pecuniarie, o anche nelle spese di mantenimento in carcere degli altri crediti statali di natura endoprocessuale (…)”.

In ultimo, ha chiarito il Collegio che “la formula contenuta nell’art. 316 co. 3 (il sequestro disposto a richiesta del P.M. giova anche alla parte civile) sta a significare che sui beni sottoposti a vincolo di indisponibilità a seguito di sequestro richiesto dal P.M., la parte civile può chiedere la misura cautelare conservativa per il soddisfacimento, subordinatamente a quello dell’erario dello Stato, delle proprie ragioni creditorie civili derivanti dal reato”.

Redazione Giurisprudenza Penale

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