La Cassazione sul riconoscimento delle sentenze straniere che dispongono la confisca per equivalente.
[a cura di Lorenzo Roccatagliata]
Cass. pen., Sez. VI, Sent. 2 dicembre 2020 (ud. 26 ottobre 2020), n. 34277
Presidente Di Stefano, Relatore Calvanese
Con la sentenza in epigrafe, la Corte di cassazione, Sezione sesta, ha affrontato alcune questioni giuridiche relative al riconoscimento e alla esecuzione delle sentenze penali straniere.
Nel caso di specie, la Corte di appello procedente aveva disposto, su richiesta dello Stato di San Marino, il riconoscimento a fini esecutivi della sentenza del Tribunale di San Marino che aveva ordinato nei confronti degli imputati la confisca per equivalente di beni nella loro disponibilità.
In particolare, la Corte territoriale aveva dato atto che i predetti erano stati condannati in via definitiva con la citata sentenza per il reato di riciclaggio e che venivano, dunque, in applicazione la Convenzione di Strasburgo dell’8 novembre 1990 sul riciclaggio, ratificata in Italia con l. n. 328 del 1993, nonché l’art. 735 bis c.p.p., quest’ultimo introdotto proprio al fine di dare esecuzione agli obblighi nascenti da tale accordo internazionale.
Il punto in questa sede rilevante consiste nella enunciazione del principio, secondo cui “il riconoscimento della sentenza straniera che dispone la confisca per equivalente opera anche laddove tale misura non fosse stata, al momento della commissione del fatto, prevista dalla legge italiana”.
Infatti, ha ricordato la Corte, “nel sistema di cooperazione giudiziaria a fini di confisca, introdotto dalla Convenzione di Strasburgo del 1990, l’obbligo assunto dall’Italia con la sua ratifica prevedeva la esecuzione nello Stato di provvedimenti di confisca per equivalente anche se non previsti dall’ordinamento per casi nazionali. A tal fine è stata introdotta la disposizione contenuta nell’art. 735 bis cod. proc. pen., che costituisce una espressa eccezione alla regola generale in tema di riconoscimento di un ordine straniero di confisca della cosiddetta ‘doppia confiscabilità’”.