Riesame: sull’istanza formulata nell’interesse dell’indagato irreperibile de facto e sulla nomina sostitutiva del difensore di fiducia ex art. 96 c. 3 c.p.p.
Tribunale di Lecce, Sezione Riesame, 3 dicembre 2020 (ud. 3 novembre 2020)
Presidente Dott. Carlo Cazzella, Relatore Dott. Antonio Gatto
Segnaliamo ai lettori l’ordinanza con cui il Tribunale di Lecce, Sezione Riesame, ha affrontato il tema della possibilità per l’indagato irreperibile de facto di formulare istanza di riesame ex art. 309 c.p.p. e della nomina sostitutiva del difensore di fiducia prevista dall’art. 96 comma 3 c.p.p., anche con riferimento alla possibilità che essa venga effettuata dal convivente more uxorio.
Questi, in particolare, i principi di diritto affermati dal Tribunale:
– «va dichiarata inammissibile l’istanza di riesame ex art. 309 c.p.p. presentata dal difensore nell’interesse di indagato irreperibile de facto, nei confronti del quale il Giudice che ha adottato il provvedimento coercitivo non abbia ancora emesso il decreto di latitanza ai sensi degli artt. 295-296 c.p.p. e non abbia ancora provveduto alla notificazione dell’ordinanza cautelare ai sensi dell’art. 165 c.p.p., mediante consegna nelle mani del difensore»;
– «la nomina sostitutiva del difensore di fiducia prevista dall’art. 96 comma 3 c.p.p. può essere effettuata solo qualora l’imputato (o indagato) si trovi in una delle tre condizioni ivi espressamente indicate (arresto, fermo o custodia cautelare), non risultando applicabile tale disposizione né in riferimento all’irreperibile né in relazione al latitante: è, pertanto, inammissibile l’istanza di riesame ex art. 309 c.p.p. formulata dal difensore irritualmente nominato»;
– «la nomina sostitutiva riservata dall’art. 96 comma 3 c.p.p. ai “prossimi congiunti” non è estensibile al convivente more uxorio; conseguentemente, è inammissibile l’istanza di riesame formulata dal difensore di fiducia nominato, ai sensi di detta disposizione, dal convivente dell’indagato».