CONTRIBUTIDIRITTO PENALE

Esiste davvero l’obbligo di disporre tempestivamente lo sbarco dei migranti? I poteri ministeriali tra esigenze di soccorso marittimo ed esigenze securitarie. Appunti sul “caso Gregoretti”.

in Giurisprudenza Penale Web, 2020, 12 – ISSN 2499-846X

Tribunale di Catania, Sezione reati ministeriali, 12/12/2019 (ud. 28/11/2019)
Pres. rel./est. La Mantia

Anche per il “caso Gregoretti”, il Tribunale di Catania, Sezione reati ministeriali, ha riproposto la posizione, già sostenuta per l’identico “caso Diciotti”, secondo la quale il ministero dell’Interno avrebbe l’obbligo di rilasciare tempestivamente il nullaosta allo sbarco dei migranti irregolari tratti in salvo nel corso di operazioni di salvataggio marittimo, per cui ogni differimento non dovuto a motivazioni esclusivamente tecniche, comportando un trattenimento dei migranti a bordo delle unità di soccorso, causerebbe una ingiustificata privazione della libertà personale dei migranti stessi.

Con la relazione qui in commento il Tribunale di Catania ha nuovamente ipotizzato il reato di sequestro di persona aggravato a carico del ministro dell’Interno in carica all’epoca dei fatti il quale – nel quadro delle nuove politiche governative tese a far valere il principio di solidarietà ed equa ripartizione delle responsabilità tra gli Stati membri sancito dai Trattati europei – si è riservato di rilasciare il nullaosta allo sbarco previo raggiungimento di un accordo in sede europea sulla redistribuzione dei migranti da far sbarcare in Italia.

Il presente contributo sottopone a critica la posizione assunta dal Tribunale di Catania verificandone l’infondatezza e la conseguente insostenibilità dell’ipotesi accusatoria prospettata. Attraverso un dettagliato esame della normativa nazionale ed internazionale di riferimento, viene dimostrato come nella procedura di sbarco l’amministrazione competente dispone di un ampio potere discrezionale per la ponderazione del superiore interesse al controllo dei flussi migratori al fine di tutelare l’ordine e la sicurezza pubblica.

Si conclude nel senso che la predisposizione di una fase endo-procedimentale finalizzata alla redistribuzione dei migranti irregolari, riducendo l’impatto del fenomeno migratorio irregolare sullo Stato che si fa carico dello sbarco, e consentendo la diminuzione del pericolo potenziale che questo può rappresentare per la sicurezza pubblica, risulta pienamente legittima e che, pertanto, il differimento dello sbarco al raggiungimento dell’accordo sulla redistribuzione non può configurare il reato di sequestro di persona.

Come citare il contributo in una bibliografia:
E. Mezzasalma, Esiste davvero l’obbligo di disporre tempestivamente lo sbarco dei migranti? I poteri ministeriali tra esigenze di soccorso marittimo ed esigenze securitarie. Appunti sul “caso Gregoretti”, in Giurisprudenza Penale Web, 2020, 12