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L’Unione Europea adotta un nuovo sistema sanzionatorio contro gravi violazioni ed abusi dei diritti umani.

[a cura di Stefania Carrer]

Il 7 dicembre 2020 il Consiglio dell’Unione Europea, nella sua composizione “Affari Esteri” esteri ha adottato la Decisione (PESC) 2020/1999 ed il Regolamento 2020/1998 che introducono nell’ordinamento eurounitario misure restrittive contro gravi violazioni e abusi dei diritti umani. 

Con tali strumenti l’Unione Europea si è dotata per la prima volta di “regime globale di sanzioni per i diritti umani”, ossia di un quadro di misure che le permetterà di sanzionare individui, entità ed organismi (statali e non) responsabili per gravi violazioni ed abusi dei diritti umani o siano coinvolti nella commissione degli stessi, indipendentemente dal luogo in cui siano stati posti in essere.   

L’iter decisionale che ha condotto all’approvazione di questi strumenti ha avuto origine il 9 dicembre 2019 quando, in vista delle celebrazioni della giornata mondiale dei diritti umani, l’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza ha annunciato il lancio dei lavori preparatori volti a istituire un regime dell’Unione di portata generale relativo alle misure restrittive contro gravi violazioni e abusi dei diritti umani.

Lo scorso 17 novembre il Consiglio ha approvato le conclusioni sul piano d’azione dell’UE per i diritti umani e la democrazia 2020-2024, che definisce gli obiettivi e le priorità dell’UE in questo settore nelle sue relazioni con tutti i paesi terzi. In questo testo si fa espressamente riferimento alla situazione attuale di crisi legata alla pandemia di covid-19 ed alle sue conseguenze socio-economiche e si riconosce che le stesse hanno influito negativamente anche su diritti umani, democrazia e stato di diritto, esacerbando le ineguaglianze preesistenti ed esercitando grande pressione sulle persone più vulnerabili. Si sottolinea che investire su diritti umani, democrazia e stato di diritto è necessario per costruire società più giuste, ecologiche, resilienti ed inclusive e che tali valori rimarranno al centro della risposta dell’Unione alla pandemia (punto 4 delle conclusioni).

Più concretamente, con il Piano 2020-2024 il Consiglio si è impegnato a colmare i vuoti di responsabilità, a combattere l’impunità e a supportare la giustizia di transizione. Tra le misure elencate al punto 1.6, è prevista appunto l’istituzione di un regime orizzontale di sanzioni dell’Unione Europea per affrontare le gravi violazioni ed abusi dei diritti umani nel mondo (lett. a). 

Tale impegno trova compimento nella decisione e nel regolamento del 7 dicembre 2020. La Decisione (PESC) 2020/1999 si fonda sul dettato dell’art. 29 contenuto nel Titolo V del Trattato sull’Unione Europea (TUE), il quale prevede che “Il Consiglio adotta decisioni che definiscono la posizione dell’Unione su una questione particolare di natura geografica o tematica. Gli Stati membri provvedono affinché le loro politiche nazionali siano conformi alle posizioni dell’Unione.” 

L’art. 1 della decisione chiarisce il quadro di applicazione del quadro misure istituito, che riguarderà: genocidio, crimini contro l’umanità, gravi violazioni o ai gravi abusi dei diritti umani quali tortura e altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti, schiavitù, esecuzioni e uccisioni extragiudiziali, sommarie o arbitrarie, sparizione forzata di persone, arresti o detenzioni arbitrari. Saranno inoltre oggetto di sanzione  altre violazioni o altri abusi dei diritti umani che siano sistematici o comunque motivo di seria preoccupazione per quanto concerne gli obiettivi di politica estera e di sicurezza comune stabiliti all’articolo 21 TUE, quali la tratta di esseri umani, nonché abusi dei diritti umani da parte dei trafficanti di migranti, violenza sessuale e di genere,  violazioni o abusi della libertà di riunione pacifica e di associazione, violazioni o abusi della libertà di opinione e di espressione, violazioni o abusi della libertà di religione o di credo. Le medesime fattispecie sono richiamate all’art. 2 del regolamento. 

I destinatari delle sanzioni potranno essere persone fisiche o giuridiche, entità o altri organismi quali soggetti statali, soggetti che esercitino un controllo o un’autorità effettivi su un territorio o altri soggetti non statali.

Le persone fisiche e giuridiche, le entità e gli organismi oggetto di misure restrittive sono elencati nell’allegato della decisione (PESC) 2020/1999. Questo, come stabilito all’art. 6 della decisione, viene redatto e modificato dal Consiglio, che delibera all’unanimità su proposta di uno Stato membro o dell’alto rappresentante.

Le misure applicabili includono il congelamento di fondi e di risorse economiche e il divieto di porre fondi e risorse economiche a disposizione dei soggetti individuati. Come specificato nel regolamento (art. 1 e ed f) per «congelamento di risorse economiche» si intende il divieto di utilizzare risorse economiche per ottenere fondi, beni o servizi in qualsiasi modo, anche attraverso la vendita, la locazione e le ipoteche, mentre con «congelamento di fondi» il divieto di movimentazione, trasferimento, modifica, utilizzo o gestione dei fondi o di accesso a essi così da modificarne il volume, l’importo, la collocazione, la proprietà, il possesso, la natura, la destinazione o qualsiasi altro cambiamento che consente l’uso dei fondi, compresa la gestione di portafoglio.

Inoltre, ai sensi dell’art. 2 del regolamento, gli Stati membri potranno impedire l’ingresso o il transito nel loro territorio ai soggetti indicati nell’allegato. 

Non ci resta che attendere le prime applicazioni di questo nuovo strumento nelle mani dell’UE per verificarne l’efficacia ed effettività nel raggiungere gli ambiziosi obiettivi posti dal piano d’azione 2020-2024, nonostante stia già affrontando le critiche legate alla procedura di decisione adottata in seno al Consiglio che, come menzionato, richiede l’unanimità degli Stati membri.

Redazione Giurisprudenza Penale

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