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Permesso premio legittimo anche in caso di ergastolo ostativo

Tribunale di Sorveglianza di Perugia, Ordinanza, 10 dicembre 2020 (ud. 3 dicembre 2020)
Presidente Restivo, Estensore Gianfilippi

Segnaliamo ai lettori l’ordinanza n. 2020/1239 del Tribunale di Sorveglianza di Perugia del 3 dicembre, depositata il 10 dicembre 2020, con cui il Collegio ha concesso il primo permesso premio ad un ergastolano ostativo (c.d. “fine pena mai”), accogliendo il reclamo del detenuto dichiarato inammissibile dal Magistrato di Spoleto.

Non un caso qualsiasi: si tratta infatti dell’accoglimento del reclamo di quel detenuto che aveva portato alla sospensione del procedimento con rimessione degli atti alla Corte costituzionale.

Con sentenza n. 253 del 2019, la Consulta ha dichiarato l’illegittimità della disciplina “ostativa” ai benefici penitenziari e alle misure alternative anche per gli autori dei reati che non hanno mai prestato utile collaborazione ai sensi dell’art. 58-ter della legge sull’ordinamento penitenziario, o, che non hanno mai beneficiato di un accertamento positivo della collaborazione c.d. impossibile, inesigibile o irrilevante ex art. 4-bis, co. 1-bis ord. penit. Gli esiti della sentenza, epocale, sono stati ampiamente commentati anche su questa Rivista.

Redazione Giurisprudenza Penale

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