ARTICOLIDIRITTO PROCESSUALE PENALE

Il pagamento del debito fiscale mediante la cd. rottamazione fa venire meno il profitto del reato fiscale e, conseguentemente, impone la revoca del sequestro finalizzato alla confisca.

[a cura di Lorenzo Roccatagliata]

Cass. pen., Sez. III, Sent. 10 dicembre 2020 (ud. 22 settembre), n. 35175
Presidente Ramacci, Relatore Socci

Con la sentenza in epigrafe, la Corte di cassazione, sezione terza, si è pronunciata in tema di sequestro preventivo finalizzato alla confisca del profitto di reati tributari.

Nel caso di specie, era stata disposta la cautela reale all’indagato, cui era contestato il reato di cui all’art. 10 quater, comma 2, d. lgs. n. 74/2000 (compensazione di debiti fiscali con crediti inesistenti). La Procura ricorreva per Cassazione avverso l’ordinanza con cui il Tribunale del riesame aveva rigettato l’appello del P.M. avverso l’ordinanza con cui il G.I.P. aveva revocato la misura.

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, così confermando la revoca del sequestro, rilevando che il contribuente indagato “ha effettuato la rottamazione delle cartelle di cui al debito fiscale (…). Con la rottamazione per il Tribunale del riesame, unitamente al Giudice per le indagini preliminari, viene meno il profitto del reato e, quindi, l’oggetto del sequestro preventivo. Il Tribunale del riesame, poi, rileva come dalla documentazione in atti emerge il pagamento dell’intera somma (…) con la rottamazione, con la contestuale rinuncia dell’Agenzia delle Entrate della pretesa fiscale, con gli interessi e le sanzioni”.

Redazione Giurisprudenza Penale

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