ARTICOLIDIRITTO PROCESSUALE PENALEIN PRIMO PIANOIndagini e processo

Illegittimo il decreto di irreperibilità emesso senza che siano state effettuate ricerche sul numero di utenza mobile del destinatario della notifica (in possesso dell’autorità procedente)

[a cura di Guido Stampanoni Bassi]

Cassazione Penale, Sez. V, 9 dicembre 2020 (ud. 9 ottobre 2020), n. 34993
Presidente De Gregorio, Relatore Riccardi

1. In tema di notificazioni all’imputato in caso di irreperibilità (art. 159 c.p.p.), segnaliamo la sentenza con cui la quinta sezione penale si è pronunciata sulla questione relativa alla necessità o meno dell’utilizzazione del numero di utenza di telefonia mobile del destinatario della notifica (nei casi, ovviamente, in cui questo sia conosciuto dall’autorità competente) ai fini della legittimità del decreto di irreperibilità.

Come avevamo anticipato, la questione era stata rimessa alle Sezioni Unite alla luce del contrasto all’interno della giurisprudenza di legittimità:

– un primo orientamento ritiene che non sia illegittimo il decreto di irreperibilità preceduto da ricerche svolte senza utilizzare il numero di utenza mobile del destinatario della notifica, pur in possesso dell’autorità competente (Sez. 2, n. 32331 del 29/04/2011, Morari, Rv. 250764); tale principio è stato altresì ribadito da Sez. 2, n. 2886 del 16/01/2015, Baltag, Rv. 262287, con la precisazione che è legittimo il decreto di irreperibilità preceduto da ricerche svolte senza considerare il numero di utenza mobile del destinatario della notifica, pur in possesso dell’autorità competente, in quanto l’utenza cellulare è priva di qualsiasi collegamento certo ad una persona o ad un luogo, a differenza della utenza telefonica fissa, la cui conoscenza permette di allargare la ricerca anche al luogo ove l’utenza è installata, con possibile acquisizione di ulteriori notizie circa l’attuale dimora del ricercato;

– un secondo orientamento sostiene, al contrario, che sia illegittimo il decreto di irreperibilità preceduto da ricerche svolte senza utilizzazione del numero di utenza mobile del destinatario della notifica pur in possesso dell’autorità competente (Sez. 1, n. 5476 del 13/01/2010, Liberatore, Rv. 245914), poiché tale omissione, rendendo le ricerche incomplete, viola il principio di effettività della ricerca, sotteso alle previsioni contenute nell’art. 159 cod. proc. pen. (Sez. 4, n. 47746 del 24/09/2015, Solhi, Rv. 265327).

2. Nonostante il contrasto giurisprudenziale, il Primo Presidente Aggiunto della Corte di Cassazione (dott. Domenico Carcano) decideva, con provvedimento del 17 dicembre 2019, di restituire gli atti alla Quinta Sezione ritenendo il contrasto «circoscritto a poche decisioni» e, comunque, «in via di superamento» nel senso di una valorizzazione del principio di effettività delle ricerche ai fini dell’emissione del decreto di irreperibilità.

La Corte, uniformandosi a tale principio, ha condiviso il secondo orientamento giurisprudenziale, affermando che «ai fini della rituale emissione del decreto di irreperibilità e della conseguente notifica dell’atto giudiziario presso il difensore di ufficio, secondo quanto prescritto dall’art. 159 c.p.p. le ricerche dell’indagato o imputato, destinatario dell’atto, non devono essere limitate ai luoghi espressamente indicati da detto articolo, in quanto l’avverbio “particolarmente” – alla stregua di una interpretazione costituzionalmente orientata che valorizzi il principio di effettività delle ricerche e la conoscenza del processo da parte dell’imputato – indica che a quei luoghi specificamente menzionati dalla norma deve essere accordata preferenza, ma non che ad essi solo debba essere circoscritta la ricerca del destinatario della notifica, rimanendo salva la possibilità di estenderla altrove e con altri mezzi».

La ratio della norma – prosegue il collegio – «è infatti quella di assicurare un’effettiva ed efficace ricerca dell’indagato o imputato in tutti i posti dove, per conoscenze o informazioni acquisite, si presuma possa trovarsi, prima di emettere il decreto di irreperibilità, utilizzando nei modi più efficaci notizie ed informazioni in possesso dell’autorità procedente, prescindendo da rigorosi formalismi, in considerazione del rilievo costituzionale degli interessi tutelati».

Pertanto – conclude la sentenza – deve essere affermato il seguente principio di diritto: «qualora l’autorità procedente sia in possesso del numero cellulare dell’accusato e non lo utilizzi nelle ricerche, incorre in una negligente omissione che si traduce nella incompletezza dell’attività di ricerca, inficiando il successivo decreto di irreperibilità ed ogni atto processuale ad esso connesso».

Redazione Giurisprudenza Penale

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