Messa alla prova e persone giuridiche: una nuova pronuncia del Tribunale di Bologna
in Giurisprudenza Penale Web, 2020, 12 – ISSN 2499-846X
Tribunale di Bologna, Ufficio del Giudice per le Indagini Preliminari, ordinanza 10 dicembre 2020
Giudice Dott. Alberto Gamberini
Il Tribunale di Bologna ha segnato un nuovo arresto sulla querelle giurisprudenziale in merito alla facoltà o meno di accesso all’istituto della sospensione del procedimento con messa alla prova per le persone giuridiche.
Il primo precedente in materia risale al 27 marzo 2017, quando il Tribunale di Milano ha emesso un’ordinanza con cui ha negato l’applicabilità della probation agli enti, riconoscendone una natura prevalentemente sostanziale (sulla scorta degli artt. 168 bis ss. c.p.) e quindi negando l’applicabilità del passepartout di cui agli artt. 34 e 35 D.Lgs. 231/2001, volti a valorizzarne l’aspetto processuale (artt. 464bis ss. c.p.p.).
Successivamente, il Tribunale di Modena[1], con ordinanza dell’11 dicembre 2019 e successiva sentenza di non doversi procedere del 19 ottobre 2020 aveva ritenuto applicabile la messa alla prova a una società e, al termine del programma svolto positivamente, aveva ritenuto estinto l’illecito amministrativo.
Il Tribunale di Bologna, con l’ordinanza in commento, nonostante il parere favorevole espresso dal Pubblico Ministero, ha operato un netto revirement, ripercorrendo la strada tracciata dal giudice meneghino e dichiarando inammissibile l’istanza di applicazione dell’istituto in esame a una persona giuridica accusata degli illeciti amministrativi di induzione indebita e di truffa a danni dello Stato.
A differenza della decisione del Tribunale di Milano, il G.I.P. emiliano ha sostenuto che i lavori di pubblica utilità correlati al programma di trattamento non abbiano natura sanzionatoria e sarebbe così astrattamente possibile una applicazione analogica della messa alla prova all’ente.
D’altro lato, “il mancato coordinamento della legge n. 67 del 2014 con il testo della 231 del 2001 non è frutto di una mera dimenticanza del legislatore, ma è da considerare voluto, in ossequio al principio del ubi lex dixit voluit, noluit tacuit. La disciplina della sospensione del processo con messa alla prova non è applicabile alle persone giuridiche chiamate a rispondere ai sensi della 231/2001 in quanto non compatibile nei suoi aspetti sostanziali (oltre che, in misura minore, processuali), posto che non ne condividono la eadem ratio”.
Per il giudicante bolognese, l’istituto previsto dall’art. 168bis c.p. è modellato sulla figura dell’imputato persona fisica, in ottica specialpreventiva, riparativa, conciliativa, ma anche e soprattutto rieducativa. Tale affermazione troverebbe riscontro in numerosi riferimenti normativi, quali:
– il giudizio prognostico sull’astensione dalla commissione di nuovi reati in futuro (art. 464quater, c.3, c.p.p.);
– il “coinvolgimento dell’imputato, nonché del suo nucleo familiare e del suo ambiente di vita nel processo di reinserimento sociale” (ancora art. 464quater, c.3, c.p.p.);
– l’affidamento al servizio sociale per lo svolgimento di un programma che preveda attività di volontariato di rilievo sociale (art. 168bis c.p.).
Il lavoro di pubblica utilità nell’ambito della messa alla prova, infine, verrebbe snaturato dalla sua esecuzione da parte dell’ente. Non costituirebbe più un elemento essenziale nel percorso di risocializzazione dell’imputato, ma unicamente un costo per la persona giuridica; il lavoro di pubblica utilità per l’ente sostanzialmente si risolverebbe in un risarcimento nei confronti della collettività.
In conclusione, il Tribunale di Bologna ritiene che l’estensione della probation agli enti rischierebbe di introdurre per via giurisprudenziale un nuovo istituto, i cui presupposti sostanziali e processuali, in assenza di specifico dettato normativo, dovrebbero essere declinati dallo stesso giudice.
[1] Con ciò aderendo alla favorevole corrente dottrinale: V. D’ACQUARONE, R. ROSCINI-VITALI, Sistemi di diversione processuale e d.lgs. 231/2001: spunti comparativi, in Rivista 231, n. 2, 2018, p. 123 ss.; G. GARUTI e C. TRABACE, Qualche nota a margine della esemplare decisione con cui il Tribunale di Modena ha ammesso la persona giuridica al probation, in Giurisprudenza Penale Web, 2020, 10; G. FIDELBO, R.A. RUGGIERO, Procedimento a carico degli enti e messa alla prova: un possibile itinerario, in Resp. amm. soc. enti, 4, 2016, 6.
Come citare il contributo in una bibliografia:
L. N. Meazza, Messa alla prova e persone giuridiche: una nuova pronuncia del Tribunale di Bologna, in Giurisprudenza Penale Web, 2020, 12