ARTICOLIDIRITTO PENALE

La prescrizione dell’illecito amministrativo è interrotta dalla mera emissione (e non dalla notifica) della richiesta di rinvio a giudizio nei confronti dell’ente.

[a cura di Lorenzo Roccatagliata]

Cass. pen., Sez. II, Sent. 23 dicembre 2020 (ud. 18 novembre 2020), n. 37381
Presidente Rago, Relatore Sgadari

Con la sentenza in epigrafe, la Corte di cassazione, Sezione seconda, si è pronunciata in tema di atti interruttivi della prescrizione degli illeciti amministrativi discendenti da reato, ex art. 22, comma 2, D. lgs. n. 231/2001.

In particolare, la Corte ha enunciato il seguente principio di diritto: “In tema di responsabilità da reato delle persone giuridiche, la richiesta di rinvio a giudizio nei confronti dell’ente, in quanto atto di contestazione dell’illecito, interrompe, per il solo fatto della sua emissione, la prescrizione e ne sospende il decorso dei termini fino al passaggio in giudicato della sentenza che definisce il giudizio, ai sensi degli artt. 59 e 22, commi 2 e 4, del d. lgs. 8 giugno 2001, n. 231”.

Il medesimo principio era stato precedentemente enunciato da Cass., Sez. II, n. 41012/2018 (pubblicata in questa Rivista, ivi).

Giova segnalare che a questo orientamento, pur recente e consolidato, se ne contrappone uno opposto, secondo cui “In tema di responsabilità da reato degli enti, la richiesta di rinvio a giudizio della persona giuridica interrompe il corso della prescrizione, in quanto atto di contestazione dell’illecito, solo se, oltre che emessa, sia stata anche notificata entro cinque anni dalla consumazione del reato presupposto, dovendo trovare applicazione, ai sensi dell’art. 11, primo comma, lett. r), L. 29 settembre 2000, n. 300, le norme del cod. civ. che regolano l’operatività dell’interruzione della prescrizione” (Cass., Sez. VI, n. 18257/2015).

Redazione Giurisprudenza Penale

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