Peculato dell’albergatore a seguito del decreto rilancio: una nuova sentenza della Cassazione esclude che vi sia stata abolitio criminis
[a cura di Guido Stampanoni Bassi]
Cassazione Penale, Sez. VI, 17 dicembre 2020 (ud. 28 ottobre 2020), n. 36317
Presidente Bricchetti, Relatore Calvanese
In merito alla nota questione relativa alla configurabilità del peculato nel caso di omesso versamento dell’imposta di soggiorno a seguito dell’entrata in vigore dell’art. 180 del decreto rilancio, segnaliamo ai lettori la sentenza con cui la Corte di Cassazione – che già si era pronunciata sul punto con la sentenza n. 30227/2020 – ha ritenuto di «escludere che la modifica del quadro di riferimento normativo di natura extrapenale che regola il versamento dell’imposta di soggiorno abbia comportato un fenomeno di abolitio criminis delle condotte di peculato commesse in precedenza» e ha, di conseguenza, ribadito «la rilevanza penale a titolo di peculato delle condotte commesse in epoca anteriore alla citata novatio legis».
Come è noto, su posizioni opposte – nel senso, cioè, dell’intervenute abolitio criminis – si è assestata parte della giurisprudenza di merito: si rinvia, per un approfondimento, ai provvedimenti dei Tribunali di Perugia, Rimini e Roma e nonché agli articoli di F. Lombardi, Imposta di soggiorno e peculato dell’albergatore tra abolitio criminis e irrilevanza del fatto, in Giurisprudenza Penale Web, 2020, 12 e F. Schippa, Interviene la Cassazione sull’omesso o ritardato versamento dell’imposta di soggiorno a seguito del c.d. Decreto Rilancio. Autentica interpretazione di una papabile interpretazione autentica, in Giurisprudenza Penale Web, 2020, 11.