La Cassazione si pronuncia sulla configurabilità del delitto di abuso d’ufficio dopo la riforma (d.l. 16 luglio 2020, n. 76)
Cassazione Penale, Sez. VI, 8 gennaio 2021 (ud. 9 dicembre 2020), n. 442
Presidente Fidelbo, Relatore Giorgi
In tema di abuso d’ufficio, segnaliamo ai lettori la sentenza con cui la sesta sezione penale della Corte di Cassazione ha affermato che la modifica intervenuta con l’art. 23 del d.l. 16 luglio 2020, n. 76, convertito dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, che ha sostituito le parole «di norme di legge o di regolamento» con quelle «di specifiche regole di condotta espressamente previste dalla legge o da atti aventi forza di legge e dalle quali non residuino margini di discrezionalità», ha ristretto l’ambito di operatività dell’art. 323 cod. pen. determinando una parziale “abolitio criminis” in relazione alle condotte commesse prima dell’entrata in vigore della riforma mediante violazione di norme regolamentari o di norme di legge generali e astratte dalle quali non siano ricavabili regole di condotta specifiche ed espresse o che comunque lascino residuare margini di discrezionalità.
Segnaliamo anche altre due sentenze pubblicate su questa Rivista nei giorni scorsi: Cass. pen., Sez. VI, Sent. 12 novembre 2020 (ud. 17 settembre 2020), n. 31873 (La Cassazione sulla nozione di “violazione di legge” all’indomani della riforma dell’abuso di ufficio) e Cass. pen., Sez. fer., Sent. 17 novembre 2020 (ud. 25 agosto 2020), n. 32174 (La Cassazione chiarisce la portata della riforma dell’abuso di ufficio, rilevandone l’ininfluenza sulla fattispecie di abuso per omessa astensione).
Sul punto rinviamo anche all’articolo di T. Padovani, Vita, morte e miracoli dell’abuso d’ufficio, in Giurisprudenza Penale Web, 2020, 7-8.