CONTRIBUTIDIRITTO PENALE

Responsabilità penale-sanitaria in emergenza Covid-19

in Giurisprudenza Penale Web, 2021, 1 – ISSN 2499-846X

Una procura della Repubblica indagava il legale rappresentante pro tempore e il direttore d’area d’una società gerente una residenza per anziani per violazione degli artt. 113 e 589 c.p. Ipotizzava, infatti, che, per colpa consistita in negligenza, imprudenza e imperizia, nonché per inosservanza della disciplina prevista nel documento di valutazione dei rischi con riferimento alla necessità di contenimento dell’epidemia di virus Covid-19, fossero decedute due pazienti con positività accertata al Coronavirus.

A venire qui in emergenza sono i temi della responsabilità penale-sanitaria e delle infezioni cosiddette nosocomiali.

Una materia, quella della responsabilità penale-sanitaria, nell’ambito della quale, a parere delle sezioni unite della Corte di cassazione, allo stato attuale della legislazione, il sanitario risponde, a titolo di colpa, per morte o lesioni personali derivanti dall’esercizio di attività medico-chirurgica se l’evento s’è verificato per colpa da negligenza o imprudenza, nonché se l’evento s’è verificato per colpa da imperizia – e ciò tanto nell’ipotesi d’errore rimproverabile nell’esecuzione dell’atto medico quanto nell’ipotesi d’errore rimproverabile nell’individuazione e nella scelta di linee guida/buone pratiche.

Per quanto riguarda le infezioni cosiddette nosocomiali, per poter affermare la penale responsabilità del sanitario, è necessario individuare, da un lato, il veicolo del contagio e, dall’altro lato, la condotta salvifica che sarebbe stata imposta al sanitario/l’efficacia impeditiva della stessa. Con l’avvertenza, per quel che qui importa, che, sotto questo specifico profilo, a restare valido anche in subiecta materia, secondo la Corte di cassazione a sezioni unite, è il cosiddetto paradigma unitario d’imputazione dell’evento.

Cristallini, secondo la giurisprudenza di legittimità, sono altresì  i compiti propri del direttore sanitario d’una struttura privata: il direttore sanitario risponde personalmente dell’organizzazione tecnico-funzionale e del buon andamento dei servizi igienico-sanitari. La governance della gestione del rischio clinico, in altre parole, è affare del direttore sanitario, siccome a sua volta titolare d’una specifica posizione di garanzia giuridicamente rilevante, tale da consentire di configurare una responsabilità colposa per fatto omissivo per mancata o inadeguata organizzazione della casa di cura privata.

L’anzidetta colpa d’organizzazione, più specificamente, è fondata sul rimprovero derivante dall’inottemperanza da parte del direttore sanitario alle cautele organizzative e gestionali necessarie a prevenire la commissione di reati.

Come citare il contributo in una bibliografia:
G. Sola, Responsabilità penale-sanitaria in emergenza Covid-19, in Giurisprudenza Penale Web, 2021, 1