ARTICOLIDIRITTO PENALE

Risponde di omesso versamento IVA il legale rappresentante che abbia assunto la carica dopo l’insorgenza del debito fiscale e prima della scadenza per il versamento dell’imposta.

[a cura di Lorenzo Roccatagliata]

Cass. pen., Sez. III, Sent. 15 gennaio 2021 (ud. 23 novembre 2020), n. 1729
Presidente Sarno, Relatore Gai

Con la sentenza in epigrafe, la Corte di cassazione, Sezione terza, si è pronunciata in merito alla responsabilità per il fatto di omesso versamento dell’IVA (art. 10 ter, d. lgs. n. 74/2000) in capo al legale rappresentante della società debitrice, che abbia assunto tale carica dopo l’insorgenza del debito e prima della scadenza del termine per il versamento.

Il ricorrente si doleva, infatti, che il Giudice del merito aveva erroneamente ritenuto sussistente la violazione contestata non considerando che l’imputato aveva assunto la carica sociale in un momento successivo alla insorgenza del debito. Il legale rappresentante al momento della formazione del debito tributario in contestazione era persona diversa dall’imputato. Carente era anche l’elemento soggettivo del reato tant’è che la stessa Agenzia delle entrate aveva inviato la comunicazione relativa all’omesso adempimento al precedente legale rappresentante. 

Sul punto, la Corte ha rilevato che “il reato di omesso versamento Iva è un reato omissivo proprio che si consuma al momento della scadenza prevista dalla legge (termine per il versamento dell’acconto per l’anno successivo) sulla base della dichiarazione Iva. L’imputato, al momento della scadenza del termine per compiere il versamento (…) era il legale rappresentante della società in questione, circostanza questa non contestata, né è contestato che egli avesse predisposto e sottoscritto la dichiarazione che esponeva il debito Iva (…), debito tributario che imponeva, come termine ultimo, il versamento della relativa somma entro il termine per il versamento dell’acconto per l’anno successivo (…), data nella quale egli era il soggetto tenuto in ragione della carica ricoperta la cui omissione integra il reato contestato. A nulla rileva, infatti, che fosse diverso il soggetto che era legale rappresentante (…) quando si era formato il debito, dal momento che ciò che rileva è la circostanza che [il ricorrente], al momento della scadenza del termine per il versamento, era il soggetto su cui grava l’obbligazione tributaria la cui omissione integra il reato contestato”.

Il Supremo Collegio ha poi più in generale ricordato che “nel caso di successione nella carica di amministratore di società/legale rappresentante in un momento successivo alla presentazione della dichiarazione di imposta e prima della scadenza del termine fissato per l’adempimento dell’obbligo tributario di versamento, sussiste la responsabilità, per i reati tributari connessi all’omesso versamento di imposte dovute, di colui che succede nella carica dopo la presentazione della dichiarazione di imposta e prima del termine ultimo per il versamento della stessa (…), e ciò sul rilievo dell’assenza di compimento del previo controllo di natura prettamente contabile sugli ultimi adempimenti fiscali che comporta la responsabilità quantomeno a titolo di dolo eventuale”.

Con specifico riguardo all’ambito fiscale, infatti, “l’assunzione della carica di amministratore, per comune esperienza, comporta una minima verifica della contabilità, dei bilanci e delle ultime dichiarazioni dei redditi, per cui, ove ciò non avvenga, risponde dei reati tributari in materia di mancato versamento di imposte, colui che subentra nella carica sociale/legale rappresentanza in un momento successivo alla formazione del debito, in quanto con l’assunzione della carica si espone volontariamente a tutte le conseguenze che possono derivare da pregresse inadempienze”. 

Redazione Giurisprudenza Penale

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