Annullamento parziale ed eseguibilità della sentenza di condanna: depositata la sentenza delle Sezioni Unite (3423/2021)
Cassazione Penale, Sezioni Unite, 27 gennaio 2021 (ud. 29 ottobre 2020), n. 3423
Presidente Cassano, Relatore Caputo
Era stata rimessa alle Sezioni Unite la seguente questione di diritto: «se, e a quali condizioni, possa darsi esecuzione alla sentenza di condanna in ordine alla quale la Corte di Cassazione, pronunciando l’annullamento con rinvio limitatamente a profili che attengono al trattamento sanzionatorio, abbia determinato, ai sensi dell’art. 624 cod. proc. pen., la formazione della cosa giudicata sulla affermazione di responsabilità e sulle parti che hanno connessione essenziale con la parte annullata».
Con sentenza n. 3423/2021, le Sezioni Unite hanno affermato il seguente principio di diritto: «in caso di annullamento parziale (art. 624 cod. proc. pen.), è eseguibile la pena principale irrogata in relazione a un capo (o a più capi) non in connessione essenziale con quelli attinti dall’annullamento parziale per il quale abbiano acquisito autorità di cosa giudicata l’affermazione di responsabilità, anche in relazione alle circostanze del reato, e la determinazione della pena principale, essendo questa immodificabile nel giudizio di rinvio e individuata alla stregua delle sentenze pronunciate in sede di cognizione. La Corte di cassazione, con la sentenza rescindente o con l’ordinanza di cui all’art. 624, comma 2, cod. proc. pen., può solo dichiarare, quando occorre, quali parti della sentenza parzialmente annullata sono diventate irrevocabili».