Il modello “generale” di organizzazione e gestione delineato dal D. Lgs. n. 231/2001 e quello “specifico” di cui all’art. 30 del D. Lgs. n. 81/2008, valutato in correlazione al sistema di prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali.
in Giurisprudenza Penale Web, 2021, 1-bis – ISSN 2499-846X
Il contributo mira ad esaminare come il modello delineato dall’art. 30 del d. lgs. n. 81/2008 in tema di sicurezza del lavoro si connoti, in senso “specializzante”, rispetto allo schema di base rappresentato dal modello organizzativo e gestionale di cui al d. lgs. n. 231/2001, in quanto si inserisce nell’ordito della disciplina della responsabilità amministrativa degli enti, caratterizzandosi peraltro per la sua valenza endosistematica, essendo collocato all’interno di un contesto esclusivamente finalizzato alla tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.
Viene al contempo esaminato come l’obbligo di vigilanza gravante sul datore di lavoro, in caso di delega di funzioni, ai sensi dell’art. 16, comma 3, del T.U.S., risulti adempiuto mediante l’adozione ed efficace attuazione del modello di verifica e controllo di cui all’art. 30, comma 4.
Rilevato come il modello di organizzazione e gestione previsto dall’art. 30 del d. lgs. n. 81/2008 appaia ispirato ad un’ottica rispondente ai criteri delineati dal d.lgs. n. 231/2001 e non possa essere mantenuto in una dimensione “statica”, ma debba invece svilupparsi in un’ottica “dinamica”, diretta a permettere, tra l’altro, la costante verifica della sua efficacia e l’adeguamento ai mutamenti che possono intervenire col decorso del tempo, l’articolo cerca di affrontare la problematica inerente all’interrogativo se l’art. 30 del d.lgs. n. 81/2008 si sia semplicemente limitato a riproporre le indicazioni ricavabili da una corretta applicazione della disciplina in tema di responsabilità degli enti o non abbia invece introdotto, nello specifico settore della tutela della sicurezza sui luoghi di lavoro, alcuni elementi di novità.
La disamina mira ad approfondire le considerazioni tendenti a correlare il MOG al complessivo Sistema di prevenzione dei rischi in ambito lavorativo (SPRL), pur senza dimenticare che, mentre ad esempio il documento di valutazione dei rischi (DVR) si concentra sui rischi connessi al ciclo produttivo, nel modello di organizzazione e gestione il focus si appunta, a monte, sul processo decisionale volto alla prevenzione, e su coloro che, all’interno dell’ente, sono esposti al rischio di commettere reati di omicidio colposo o di lesioni colpose gravi o gravissime in violazione delle norme sulla tutela della salute e della sicurezza sul lavoro.
Viene comunque evidenziato come, al di là della diversità teleologica, siano innegabili e profondi gli elementi di corrispondenza tra i due assetti.
Come citare il contributo in una bibliografia:
P. Rivello, Il modello “generale” di organizzazione e gestione delineato dal d. lgs. n. 231/2001 e quello “specifico” di cui all’art. 30 del d. lgs. n. 81/2008, valutato in correlazione al sistema di prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali, in Giurisprudenza Penale Web, 2021, 1-bis