Il sistema disciplinare nel D.lgs. 231/2001: tra efficacia e difficoltà di concreta ed idonea attuazione.
in Giurisprudenza Penale Web, 2021, 1-bis – ISSN 2499-846X
Il sistema disciplinare previsto dagli artt. 6 e 7 del D.lgs. 231/2001, rappresenta un requisito minimo di efficace esecuzione del Modello di organizzazione, gestione e controllo. La corretta attuazione di tale sistema, nonché la presenza di un apparato sanzionatorio idoneo, evitano che il Modello 231 si trasformi in mero strumento di facciata, dotato di una valenza marcatamente formale.
A tal proposito, la legge, da un lato richiede all’ente di dotarsi di un sistema disciplinare, e dall’altro non specifica in concreto quali siano i requisiti di idoneità necessari per la sua corretta attuazione.
Tale lacuna normativa è colmata nella prassi, attingendo a schemi di matrice giuslavorista, i quali mal si conciliano con la ratio ispiratrice pubblicistico-penalista della “filosofia 231”. Se per il procedimento disciplinare – ispirato alla Contrattazione Collettiva e allo Statuto dei Lavoratori- si mira a sanzionare la mancata diligenza del lavoratore alle direttive impartite dal datore (in riferimento al rapporto di lavoro), il procedimento disciplinare di cui al D.Lgs.231, mira a prevenire – in funzione deflattiva – la commissione di reati, nonché ad evitare che l’ente possa essere esposto alla cd. responsabilità amministrativa dipendente da reato.
A tal proposito, mentre per il sistema giuslavorista, l’erogazione delle sanzioni per mano del datore costituiscono un potere rimesso al libero apprezzamento del datore stesso, le sanzioni di cui al Modello 231, integrano un onere di idonea ed efficace attuazione del Modello Organizzativo attuato dall’ente.
Come citare il contributo in una bibliografia:
G. Zarrella, Il sistema disciplinare nel D.lgs. 231/2001: tra efficacia e difficoltà di concreta ed idonea attuazione, in Giurisprudenza Penale Web, 2021, 1-bis