CONTRIBUTIDIRITTO PROCESSUALE PENALEResponsabilità degli enti

Valorizzazione del sistema premiante previsto dal D. Lgs 231/2001.

in Giurisprudenza Penale Web, 2021, 1-bis – ISSN 2499-846X

I vent’anni, ormai alle porte, dall’entrata in vigore del D. Lgs 231/2001 (di seguito il Decreto) inducono ad effettuare una valutazione critica, in concreto, sull’applicazione della normativa in esame ed una proposta di riforma conseguente. Il Decreto ha avuto il merito di introdurre un nuovo approccio culturale, prevedendo un meccanismo esimente connesso ad un sistema preventivo di commissione dei reati che avrebbe dovuto valorizzare lo sforzo economico e l’impegno delle aziende virtuose.

Dall’analisi della giurisprudenza emessa sull’idoneità del Modello, tale effetto premiante, purtroppo, non si è quasi mai concretizzato. Ciò che emerge dall’analisi di alcune delle cause di questo insuccesso è la mancanza di criteri di determinatezza previsti dalla norma e dalle attuali linee guida delle associazioni di categoria in relazione alle caratteristiche del modello e dei suoi contenuti specifici correlati alla prevenzione dei rischi reato. Se tale indeterminatezza può essere giustificata dalla volontà del legislatore di rispettare il diritto di libera iniziativa economica privata previsto dall’art. 41 della Costituzione ed il principio del cd. libero convincimento del giudice, dall’altro lato ciò comporta il rischio di non fornire parametri tali da poter guidare la valutazione del giudice circa l’idoneità del modello. In ciò potrebbe essere ravvisata la ragione per la quale la Giurisprudenza non sia quasi mai riuscita a riconoscere l’esimente prevista. A fronte di ciò, l’esimente che doveva essere la grande novità del Decreto, rischia di rimanere svilita.

Si pone a questo punto il quesito se tale maggiore determinatezza possa essere conseguita tramite il più efficace strumento della Soft Law. Il vantaggio di ricorrere alla Soft Law nella definizione dei contenuti del Modello comporta una maggiore concretezza, effettività e flessibilità, in termini di previsione di specifiche norme comportamentali applicabili ai singoli e diversi settori merceologici, oltreché la previsione di una più rapida procedura di aggiornamento.

L’uso della Soft Law nel nostro ordinamento, seppur di difficile conciliazione con il dettato costituzionale è fenomeno molto utilizzato già da diverso tempo, basti pensare ai contratti collettivi di lavoro, al Piano Nazionale Anticorruzione adottato dall’ANAC o alle Linee guida emesse da quest’ultima Autorità, alle Istruzioni della Banca d’Italia, i Formulari e le Comunicazione dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, gli orientamenti interpretativi della COVIP, i provvedimenti, le Linee Guida, i pareri, le pronunce e le  risposte ai quesiti del Garante per la Protezione dei dati personali, le Comunicazioni e le Risposte ai quesiti della Consob. E’ opportuno ricordare anche la recente introduzione dell’art. 590 sexies ad opera dell’art. 6 della Legge 24/2017 cd. Legge Gelli che espressamente prevede la responsabilità colposa per morte o lesioni personali in ambito sanitario, così come l’esperienza maturata nella Pandemia con il “Protocollo condiviso di regolazione delle misure per il contrasto ed il contenimento della diffusione del Virus Covid 19 negli ambienti di lavoro Anti Covid” del 24 aprile 2020 .

La proposta di riforma prospettata prevede una modifica del comma 3 dell’art 6 del Decreto, volta ad introdurre un chiaro riferimento a linee guida dettagliate, obbligatoriamente predisposte dalle associazioni di categoria che devono ricevere una formale approvazione del Ministero della Giustizia di concerto con i Ministeri competenti e con l’Anac.

La modifica proposta pone al centro le Linee guida delle associazioni di categoria che assumono un valore di vero e proprio indirizzo specifico e tipico del settore merceologico a cui fanno riferimento. Costituiranno, così, un importante punto di riferimento per le aziende che dovranno metterle in pratica e per il giudice che dovrà verificare la concreta attuazione delle stesse

Un’altra sinergia in ambito anticorruzione che potrebbe rendere molto più efficace l’impianto preventivo previsto dal Dlgs 231/2001 e da quello previsto dalla L.190/2012 per le pubbliche amministrazioni, potrebbe concretizzarsi nell’ipotesi di creare un dialogo condiviso tra il mondo rappresentativo delle imprese private con quello della pubblica amministrazione. Essendo i reati di corruzione a concorso necessario è indispensabile dettare regole comportamentali per i pubblici ufficiali o per gli incaricati di pubblico servizio che siano speculari ed armonizzate con quelle del mondo privato.

Le linee guida di ciascuna associazione di categoria, infine, dovranno prevedere un’apposita sezione dedicata agli enti di piccole dimensioni .

Come citare il contributo in una bibliografia:
F. Assumma, Valorizzazione del sistema premiante previsto dal D. Lgs. 231/2001, in Giurisprudenza Penale Web, 2021, 1-bis