Tap: ammessa la costituzione di parte civile nei confronti dell’ente imputato ex D. Lgs. 231/2001
[a cura di Guido Stampanoni Bassi]
Tribunale di Lecce, sezione II penale, ordinanza, 29 gennaio 2021
Giudice dott.ssa Silvia Saracino
In tema di responsabilità amministrativa da reato degli enti di cui al D. Lgs. 231/2001, segnaliamo l’ordinanza con cui il Tribunale di Lecce, sezione II penale, ha dichiarato ammissibile la costituzione di parte civile nei confronti di una società imputata ai sensi del d.lgs. 231/2001.
Ritiene il Tribunale – si legge nel provvedimento – «di aderire all’indirizzo che ammette la possibilità per il danneggiato di avanzare la propria pretesa risarcitoria direttamente nei confronti dell’ente, nell’ambito del processo penale, instaurato anche nei confronti della persona giuridica, per accertare a suo carico la responsabilità per l’illecito amministrativo dipendente da reato».
L’argomento secondo cui, non essendo la costituzione di parte civile prevista dal D. Lgs. 231/2001, l’omissione non rappresenterebbe una lacuna, bensì una precisa scelta legislativa, è stato ritenuto “non decisivo” dal Tribunale, secondo il quale «il rinvio operato dagli artt. 34 e 35 del D. Lgs. 231/2001 consente l’estensione al procedimento degli illeciti amministrativi dipendenti da reato delle norme di procedura penale in quanto compatibili e l’estensione all’ente della disciplina relativa all’imputato, sempre in quanto compatibile».
Tale conclusione – si legge nell’ordinanza – risulterebbe avvalorata dai seguenti argomenti:
– letterale, nel senso che «quando il legislatore ha inteso discostarsi dalle disposizioni del codice di rito, lo ha espressamente affermato, mentre nessuna norma del decreto 231 vieta espressamente la costituzione di parte civile nei confronti dell’ente»;
– storico-interpretativo, nel senso che «nessun argomento si può trarre in proposito dalla relazione illustrativa del D. Lgs. 231/2001, che non contiene alcuna indicazione relativa alla inammissibilità della costituzione di parte civile nei confronti dell’ente»;
– sistematico, nel senso che «non si rinviene alcun ostacolo a tale interpretazione estensiva nella disciplina specifica in tema di accertamento dell’illecito amministrativo».
Nemmeno sono stati ritenuti decisivi dal Tribunale gli argomenti che fanno leva sulla sentenza C-79/11 del 12 luglio 2012 della Corte di Giustizia UE e della Corte Costituzionale del 2014: con la prima, «la Corte non ha stabilito che la vittima dell’illecito realizzato dall’ente non possa vantare nei suoi confronti una pretesa risarcitoria nell’ambito del processo penale a carico dell’ente, dinanzi al giudice competente, ex art. 36 D. Lgs. 231/2001»; la seconda «è una mera pronuncia di inammissibilità, la quale non preclude di ricostruire un sistema di responsabilità dell’ente che ammetta la costituzione di parte civile».
Sulla base di tali argomenti, il Tribunale ha concluso per l’ammissibilità della costituzione di parte civile nei confronti di una società imputata ai sensi del d.lgs. 231/2001.