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Disastro ferroviario di Pioltello: l’ordinanza del GUP sulle parti civili. Dichiarata inammissibile la costituzione nei confronti della società imputata ai sensi del D. Lgs. 231/2001.

[a cura di Guido Stampanoni Bassi]

GUP del Tribunale di Milano, Ordinanza, dep. 2 febbraio 2021
Giudice dott.ssa Anna Magelli

Segnaliamo, in considerazione dell’interesse mediatico della vicenda, l’ordinanza emessa dal GUP del Tribunale di Milano sulla ammissione delle costituzioni di parte civile nel processo sul disastro ferroviario di Pioltello.

In punto di legittimazione a costituirsi da parte di enti e associazioni, nell’ordinanza si ricorda come «i concreti elementi necessari perché le stesse possano dirsi portatrici di diritti soggettivi tutelabili con l’azione civile sono: i) che l’ente esponenziale si sia costituito antecedentemente al reato; ii) che lo scopo dell’ente inglobi la tutela di un interesse coincidente con il bene giuridico leso dal reato e attenga in via esclusiva e specifica al perseguimento di tale interesse; iii) che l’ente abbia svolto un’attività concreta e continuativa per il perseguimento dell’interesse che ne costituisce lo scopo statutario, non potendosi ritenere detto requisito integrato da una mera attività informativa o di denuncia; iv) che l’ente abbia una forma di collegamento territoriale con il luogo in cui l’interesse è stato inciso in maniera pregiudizievole».

Si ritiene – si legge nell’ordinanza – «che la necessità di coniugare la dinamica e la funzione del processo penale con le istanze civilistiche degli enti rappresentativi di interessi dal reato, che fanno eccezionalmente ingresso nel processo con la costituzione come danneggiati dal reato stesso, comporti la necessità di un’attenta selezione dei soggetti effettivamente legittimati a costituirsi parte civile».

Tale selezione – prosegue il GUP – «necessariamente implica una sorta di sconfinamento, già in fase preliminare, del giudizio sulla legittimazione in quello, attinente al merito, sulla astratta titolarità del diritto di credito in capo al sedicente danneggiato. Perché un ente o una associazione possano essere ammessi alla costituzione di parte civile nel processo penale non è, quindi, sufficiente che essi affermino la loro qualità di soggetto danneggiato, ma gli stessi devono altresì assolvere, fin dalla fase di costituzione, all’onere di allegare e provare (quantomeno) il possesso dei requisiti sopra delineati; requisiti che consentono, appunto, di individuare gli enti esponenziali quali organizzazioni astrattamente titolari di diritti soggettivi potenzialmente lesi dall’azione criminosa».

Dopo aver passato in rassegna le singole posizione, il GUP si è soffermato su un altro tema, attinente alla possibilità di costituirsi parte civile nei confronti della società imputata ai sensi del D. Lgs. 231/2001.

Sul punto, il GUP ha dichiarato inammissibile la costituzione di parte civile nei confronti di RFI S.p.a. aderendo all’orientamento giurisprudenziale secondo il quale «la sistematica rimozione, nel D. Lgs. 231/2001, di ogni richiamo o riferimento alla parte civile (e alla persona offesa) porta a ritenere che non si sia trattato di una lacuna normativa, quanto piuttosto di una scelta consapevole del legislatore, che ha voluto operare, intenzionalmente, una deroga rispetto alla regolamentazione codicistica: la parte civile non è menzionata nella sezione II del capo III del decreto dedicata ai soggetti del procedimento a carico dell’ente, né ad essa si fa alcun accenno nella disciplina relativa alle indagini preliminari, all’udienza preliminare, ai procedimenti speciali, alle impugnazioni ovvero nelle disposizioni sulla sentenza, istituti che, invece, nei rispettivi moduli previsti nel codice di procedura penale contengono importanti disposizioni sulla parte civile e sulla persona offesa».

Come pubblicato su questa Rivista, una parte della giurisprudenza di merito ha, invece, optato per una soluzione opposta dichiarando ammissibile la costituzione di parte civile nei confronti della società imputata ai sensi del D. Lgs. 231/2001: si vedano, in tal senso, le decisioni emesse dal Tribunale di Lecce nel processo TAP, dal Tribunale di Trani nel processo sul disastro ferroviario Andria-Corato nonché dalla Corte di Assise di Taranto nel processo Ilva.

Redazione Giurisprudenza Penale

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